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Sgravio assunzioni donne vittime di violenza: come funziona?

I datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza hanno diritto a uno sgravio: come funziona?

di Francesca Ereddia
18 Giugno 2024
in Fisco e tasse
0

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Sgravio assunzioni donne vittime di violenza: i datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza hanno diritto  a uno sgravio fiscale. Ecco come funziona.

Sommario

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  • Sgravio assunzioni donne vittime di violenza
  • Requisiti sgravio assunzioni donne vittime di violenza
  • Richiesta INPS esonero contributivo

Sgravio assunzioni donne vittime di violenza

Alle donne vittime di violenza è stata rivolta particolare attenzione, specialmente con la Legge di Bilancio 2024 e il Reddito di libertà.

Ora, l’esonero contributivo di rivolge proprio a coloro che assumano donne che percepiscono il Reddito di libertà: si tratta di 8mila euro annui, con esclusione di premi e contributi INAIL. La richiesta della fruizione va avanzata a  INPS dal datore di lavoro.

Leggi anche  Detrazione coniuge a carico, a quanto ammonta?

Requisiti sgravio assunzioni donne vittime di violenza

La  misura si rivolge alle donne vittime di violenza, senza figli (o con figli minori), che siano seguite dai Centri antiviolenza regionali. Le donne devono inoltre essere:

  • residenti nel territorio italiano;
  • cittadine italiane o comunitarie (o cittadine di  Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno);
  • disoccupate;
  • beneficiarie del  Reddito di libertà  (o di altro contributo avente ad oggetto le stesse finalità)

L’esonero contributivo spetta per:

  • assunzioni tempo indeterminato: lo sgravio ha la durata di 24 mesi;
  • assunzioni a tempo determinato: lo sgravio ha durata di 12 mesi (o per la durata del rapporto di lavoro);
  • trasformazioni da determinato a indeterminato: lo sgravio ha durata di 18 mesi (a partire però dalla data di assunzione a termine)

Richiesta INPS esonero contributivo

Il datore di lavoro, recandosi sul sito INPS e accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dovrà seguire il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > modulo “ERLI”.


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A questo punto, dovrà compilare il modulo indicando:

  • dati anagrafici della lavoratrice;
  • codice della comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro instaurato/trasformato
  • gli importi medi delle retribuzione, comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità;
  • se part time, l’indicazione della percentuale di prestazione a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale soggetta a sgravio.

Fatto ciò, sarà INPS a procedere con i controlli, verificando l’esistenza del rapporto e calcolando l’incentivo spettante.

Sarà inoltre necessario verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto, e, in caso di risorse insufficienti, non sarà possibile procedere con l’erogazione. In caso di sufficienti risorse, invece, il datore riceverà comunicazione in calce al modulo di istanza presentato online seguendo la procedura sopra descritta.

L’azienda potrà fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a far decorrenza dal mese di assunzione e per tutto il periodo spettante,  sempre che ovviamente il rapporto prosegua e mediante conguaglio nelle denunce contributive.

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