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Sgravio contributivo dei contratti di solidarietà

Aperti i termini per chiedere lo sgravio contributivo dei datori di lavoro che hanno stipulato contratto di solidarietà

di Francesca Ereddia
26 Novembre 2024
in Lavoro, Fisco e tasse
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E’ ora possibile presentare domanda per lo sgravio contributivo dei contratti di solidarietà. La domanda si presenta dal 30 novembre al 10 dicembre tramite l’applicativo presente sul sito del ministero del lavoro.
Le domande verranno accolte sulla base dell’ordine di presentazione, fino a esaurimento dei fondi. Vediamone i dettagli.

Sommario

Toggle
  • Sgravio contributivo contratti di solidarietà: requisiti presentazione della domanda
  • Come funziona lo sgravio?
  • Che documenti servono per lo sgravio contributivo dei contratti di solidarietà?
  • Il conguaglio
  • Quando verranno conguagliate le somme?

Sgravio contributivo contratti di solidarietà: requisiti presentazione della domanda

Possono presentare domanda tutte le aziende che al 30 novembre 2024 hanno stipulato un contratto di solidarietà o avevano un contratto di solidarietà attivo dal secondo semestre del 2023.
Lo sgravio riguarda la contribuzione dovuta ai lavoratori i quali siano stati interessati da una riduzione di orario superiore, nel singolo mese, al 20% dell’orario ordinario previsto da contratto.
La domanda va presentata in via telematica usando l’apposito servizio “Sgravi Cds Online” presente sul sito del Ministero del lavoro.

Come funziona lo sgravio?

L’agevolazione consiste nello sgravio del 35% dei contributi a carico del datore di lavoro. Rimangono tuttavia esclusi dallo sgravio:

  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  •  il contributo di solidarietà del 10%, sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria.
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L’agevolazione viene riconosciuta su istanza del datore di lavoro tramite decreto direttoriale del Ministero del lavoro, nel limite massimo di 24 mesi.
Il provvedimento di ammissione viene adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Una volta emanato il provvedimento, una sua copia viene inoltrata anche anche all’INPS, che dovrà determinare l’effettivo ammontare dello sgravio, basandosi sulle denunce UNiEmens.

Esaurite le risorse ivi comprese anche quelle residue, le domande sono da considerarsi non più valide.


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Che documenti servono per lo sgravio contributivo dei contratti di solidarietà?

La domanda deve essere completa di:

  • stima dell’importo richiesto a titolo di sgravio;
  • codice identificativo della domanda di CIGS presentata tramite l’applicativo CIGS on-line;
  • elenco dei lavoratori interessati, con indicazione della percentuale – superiore al 20% – di riduzione dell’orario di lavoro.

Alla domanda vanno allegati anche mail e PEC dell’azienda (o dell’intermediario, come ad esempio un commercialista), e l’elenco dei lavoratori interessati, da caricare all’interno della procedura stessa, insieme alla data di sottoscrizione del contratto di solidarietà.

Una volta completata la procedura, òa domanda deve poi essere scaricata, firmata digitalmente, e ricaricata sul sito, prima di essere inviata.

Il conguaglio

Se approvata, l’azienda deve richiedere all’INPS, tramite cassetto bidirezionale, l’attribuzione del codice di autorizzazione “1W”, allegando il decreto stesso.

In questo modo, INPS tramite circolare o messaggio, avvertirà le aziende della possibilità di procedere al conguaglio delle somme spettanti, dopo aver fatto le dovute verifiche e dopo aver quantificato l’onere per le finanze pubbliche.

Quando verranno conguagliate le somme?

INPS ha recentemente pubblicato i risultati della procedura dello scorso anno, per quelle aziende in cui contratti si sono conclusi a marzo 2024, e che stanno ora ricevendo i conguagli.

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Le aziende che presentano le domande a partire dal 30 novembre di quest’anno, quindi, e che andranno a attendere il provvedimento ministeriale di ammissione, dovranno aspettarsi un analogo provvedimento da parte dell’INPS, con l’indicazione del codice da utilizzare e che probabilmente avrà le medesime tempistiche.

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