# Sospensione e revoca SFL: ecco quando avviene

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- Published: 2023-09-07T17:00:09+02:00
- Author: Francesca Ereddia

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Sospensione e revoca [SFL](https://bonusepagamenti.it/supporto-per-la-formazione-e-il-lavoro-guida/):
anche il Supporto per la formazione e il lavoro va incontro a revoca, decadenza 
e sospensione.

Ma quando si verificano queste tre eventualità?

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/sospensione-e-revoca-sfl/#)

 * [Sospensione e revoca SFL: quando?](https://bonusepagamenti.it/sospensione-e-revoca-sfl/#Sospensione_e_revoca_SFL_quando)
 * [Revoca e decadenza SFL](https://bonusepagamenti.it/sospensione-e-revoca-sfl/#Revoca_e_decadenza_SFL)

## Sospensione e revoca SFL: quando?

Come per RdC, anche per SFL, dicevamo, operano la revoca e la sospensione. Come 
sappiamo, i percettori del sussidio **sono tenuti a partecipare a corsi di formazione,**
sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e il Patto del Lavoro, e prendere
parte alle attività proposte dalla Piattaforma SIISL.

Insomma, il percettore deve, in poche parole, dimostrare di essersi attivato adeguatamente
al lavoro e nella sua ricerca.

Il percettore subisce la **sospensione** se:

 * non sottoscrive il patto di attivazione digitale;
 * lui o un suo familiare avviano una attività di lavoro senza darne comunicazione(
   ma in questo caso, è possibile riattivare il sussidio semplicemente inoltrando
   la comunicazione entro 3 mesi dall’inizio dell’attività).

Quanto alle **condanne penali,** si ricorda che esse sono causa di decadenza dal
sussidio, mentre per l’applicazione delle misure cautelari si va incontro a semplice**
sospensione**.

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La sospensione, a differenza della revoca e della decadenza, è delle 3 ipotesi l’unica
sanabile. Infatti, si legge nella [circolare INPS](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.08.circolare-numero-77-del-29-08-2023_14256.html)
che_ “la sospensione del beneficio **può essere revocata dall’autorità giudiziaria
che l’ha disposta** quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le 
condizioni che l’hanno determinata”._

## Revoca e decadenza SFL

Decadenza e revoca rappresentano invece una ipotesi più grave, infatti hanno il 
carattere della **permanenza**.  Esse avvengono nei casi in cui vi sia una discrepanza
tra quanto dichiarato e quanto riscontrato dalle autorità di controllo, o per **
inattività** dei percettori nell’adempiere a determinati oneri.

Leggi anche  Domanda Supporto per la formazione terminata: cosa fare?

Quanto alla prima ipotesi, quella della revoca, si applica nel momento in cui viene
in essere una dichiarazione mendace resa in sede di presentazione dell’istanza, 
o una dichiarazione mendace avvenuta successivamente, o l’omissione ad esempio della
comunicazione di un variazione della propria posizione lavorativa.

Il sussidio è perciò **revocato**  e il percettore **decade** dal diritto di percepirlo,
in tutti quei casi in cui:

 * l’amministrazione accerti** la non corrispondenza al vero** delle dichiarazioni
   rese nel **momento della presentazione dell’istanza**
 * l’amministrazione accerti che successive comunicazioni in merito alle variazione
   di reddito sono state omesse o rese mendacemente.

In questi casi, non vi sono ipotesi di sanabilità e il sussidio viene revocato, **
con la condanna del percettore a restituire l’indebito.**

I percettori possono però decadere dal beneficio anche in altri casi e cioè in generale
quando non si presentano all’appuntamento trimestrale con le agenzie per il lavoro,
o quando non accettino un’offerta di lavoro. Nello specifico, il percettore, oltre
ai casi sopra elencati, decade dal diritto anche quando:

 * **non si presenta al servizio per il lavoro competente,** per l’appuntamento 
   trimestrale (senza giustificato motivo)
 * non partecipa alle attività di formazione (senza giustificato motivo)
 * non sottoscrive il patto di servizio personalizzato
 * non frequenta regolarmente un percorso di istruzione, e rientra nella fascia 
   18-29 per i quali è previsto adempiere all’istruzione obbligatoria
 * non accetta l’offerta di lavoro congrua (ovvero quell’offerta della durata minima
   di almeno 1 mese, il cui salario sia almeno quello minimo previsto di contratti
   collettivi);
 * non presenta una DSU aggiornata
 * viene trovato a svolgere altra attività lavorativa delle quale non aveva dato
   comunicazioni

 
