ADI e obbligo scolastico: quali componenti del nucleo sono obbligati ad adempiervi e quali no? Se un componente fuori scala ADI non adempie agli obblighi scolastici, come impatta questa circostanza sulla percezione del sussidio? Scopriamolo.
ADI e obbligo scolastico: c’è, ma non per tutti
I beneficiari dell’ ADI di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono partecipare, nel contesto degli impegni assunti per l’inclusione sociale e lavorativa, anche ai percorsi relativi all’adempimento dell’obbligo di istruzione, pena la decadenza del beneficio.
I servizi sociali, comunque, valuteranno di volta in volta durante il colloquio l’obbligo di frequenza scolastica, decidendo eventualmente per una deroga a tale obbligo quando determinate e speciali situazioni lo rendano necessario.
ADI e obbligo scolastico: chi è esonerato e chi no?
Devono invece adempiere ai loro obblighi scolastici, quei soggetti non rientranti tra le categorie sopra descritte, eventualmente compresi anche quei soggetti che pur non essendo concretamente calcolati nelle scale di equivalenza, fanno comunque parte del nucleo percettore. Facciamo un esempio.
Nucleo composto da: genitori over 60, un figlio 25enne. Il figlio 25enne, concretamente, non rientra nella “scala” di equivalenza. Tuttavia, fa parte del nucleo percettore.
Come sappiamo, il nucleo tutto è chiamato da parte dei servizi sociali per l’analisi multidimensionale. In una eventuale analisi multidimensionale, il figlio 25enne andrebbe altresì a risultare membro “occupabile” del nucleo, che in quanto tale, sarebbe quindi indirizzato verso i centri per l’impiego.
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Non solo: qualora detto figlio non fosse in regola con gli obblighi scolastici, oltre a prendere dunque parte ai percorsi di inserimento lavorativo, dovrebbe altresì prendere parte agli obblighi formativi di tipo scolastico.
Facciamo un altro esempio: nucleo composto da due genitori e un minorenne. In questo caso, i genitori entro la fascia di età 18-29 dovrebbero altresì adempiere agli obblighi formativi scolastici di cui sopra, con la sola esclusione del caso in cui uno dei due componenti abbia particolari situazioni che potrebbero impedirgli la frequenza di scuole serali per adempiere all’obbligo.
Facciamo un altro, ulteriore, esempio: madre 26enne, nucleo monogenitoriale, in questo caso, teoricamente, la madre dovrebbe adempiere agli obblighi scolastici. I servizi sociali, fatte le dovute valutazioni, potrebbero esonerarla qualora risultasse che la donna non è nella possibilità di poter frequentare dei corsi e contemporaneamente potersi prendere cura del bambino.