ADI e sospensione per verifica delle condizioni di svantaggio: se la tua domanda è in questo stato, eccoti la spiegazione sul suo significato.
ADI e sospensione per verifica delle condizioni di svantaggio
Le domande ADI posso passare attraverso una lunga serie di stati, uno dei più controversi di recente è quello delle “verifiche delle condizioni di svantaggio”.
Alcuni utenti infatti hanno ricevuto un avviso circa il cambio di stato della loro domanda, che ora così si presenta:
La domanda è dunque sospesa, ed in “attesa di verifiche ASL e Comune”. E proprio a proposito delle verifiche ASL, avevamo già accennato nel precedente articolo sul comunicato condizioni di svantaggio alle ASL, che sono infatti queste ultime a dovere effettuare i controlli circa la vera condizione di svantaggio dei percettori.
Si legge infatti nel comunicato INPS che le ASL devono effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti richiedenti. “l’amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione, indicata nella domanda ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e/o l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda di ADI.”
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Questo significa che i soggetti che attestano di essere in una delle condizioni di svantaggio, presupposto per l’accesso all’assegno di inclusione, saranno poi sottoposti al controllo dell’ASL che valideranno le certificazioni delle strutture che hanno ospitato il richiedente o presso cui questo è stato in cura.
Ricordiamo, infatti, che le condizioni di svantaggio si verificano in una lunga serie di ipotesi di cui abbiamo dato ogni chiarimento nell’elenco soggetti ADI e servizi sociali.
Facciamo alcuni esempi delle condizioni di svantaggio.
Condizioni di svantaggio ADI
La presa in carico avviene nei casi di:
- persone con disturbi mentali in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33
del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici): - persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica,
psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza
domiciliari integrate; - persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da
alcool o da gioco, e inserite in programmi di riabilitazione; - persone vittime di tratta
- persone inserite in programmi antiviolenza (ad esempio, che si trovano in strutture protette)
- persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, della legge 381 del 1991,
nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla
detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna (a patto che comunque la pena non superi 1 anno di reclusione, consulta il nostro articolo su adi e misure cautelari). - persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di
accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa.
Ed ecco la lista completa dei soggetti meritevoli di presa in carico dai servizi sociali per condizioni di svantaggio.