ADI e variazioni: in quali casi il percettore ADI deve tempestivamente avvisare INPS dell’avvenuta variazione nel nucleo familiare o nella sua attività lavorativa? Scopriamo insieme i casi.
Variazioni nel nucleo familiare
Se il nucleo familiare subisce cambiamenti durante il periodo di fruizione, la persona interessata deve presentare entro un mese dalla variazione – pena la perdita del beneficio – una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata. Questa dichiarazione sarà valutata dall’INPS per verificare il mantenimento dei requisiti necessari per ottenere l’ADI.
Variazioni nell’attività lavorativa
L’esercizio di un’attività lavorativa da parte di uno o più membri del nucleo familiare è compatibile con l’ADI, ma il reddito da essa derivante non deve superare i limiti imposti dalla legge per poter percepire l’assegno di inclusione.
Di conseguenza, i beneficiari dell’ADI devono comunicare all’INPS qualsiasi cambiamento nelle condizioni lavorative durante il periodo di erogazione del sostegno, utilizzando il modello “Adi-Com Esteso”, (come già accadeva con RdC e il suo associato modello -COM), al fine di aggiornare il reddito familiare.
Anche per le pensioni vale la stessa logica: in caso di cambiamenti nelle pensioni durante il periodo di erogazione del beneficio, il reddito delle persone coinvolte andrà a determinare il reddito familiare.
Attività lavorativa dipendente
Se uno o più membri del nucleo familiare iniziano un’attività lavorativa dipendente durante il periodo di erogazione dell’ADI, l’aumento del reddito derivante dal lavoro non sarà incluso nel calcolo del beneficio economico, fino a un massimo di 3.000 euro lordi all’anno per l’intero nucleo.
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Il reddito eccedente questa soglia sarà invece considerato nel calcolo del beneficio economico a partire dal mese successivo al cambiamento.
Il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS entro trenta giorni il reddito presunto derivante dall’attività lavorativa mediante il modulo “Adi-Com Esteso”.
Se trascorrono trenta giorni dall’inizio dell’attività senza alcuna comunicazione da parte del lavoratore, il beneficio viene sospeso fino a quando non viene fornita tale comunicazione, ma non oltre tre mesi dall’inizio dell’attività, termine dopo il quale la prestazione decade.
Si precisa inoltre che se l’attività lavorativa dipendente prosegue nell’anno successivo, sarà necessario compilare un nuovo modulo “Adi-Com Esteso” entro gennaio dell’anno successivo, fino a quando i redditi da tale attività non saranno inclusi correttamente nella dichiarazione dell’ISEE per l’intero anno.
ADI e variazioni: Attività di impresa o lavoro autonomo
L’inizio di un’attività d’impresa o lavoro autonomo, sia individualmente che in forma di partecipazione, da parte di uno o più membri del nucleo familiare durante il periodo di erogazione dell’ADI, deve essere comunicato all’INPS entro il giorno precedente all’avvio dell’attività, altrimenti si perderà il beneficio, utilizzando il modulo “Adi-Com Esteso” come previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023.
In questi casi, l’INPS fornirà al SIISL informazioni sull’importo aggiornato o sulla perdita del beneficio a seguito del cambiamento di reddito.
Il beneficiario riceverà l’ADI senza modifiche per le due mensilità successive al cambiamento della situazione lavorativa, mantenendo comunque la durata complessiva del beneficio. Successivamente, il beneficio verrà aggiornato ogni trimestre in base al trimestre precedente, e solo la parte del reddito eccedente i 3.000 euro lordi annui concorrerà al calcolo del beneficio.
Partecipazione a programmi di politica attiva del lavoro
La regola del limite massimo dei 3mila euro vale anche per quei lavori che sono frutto della politica attiva del lavoro: se si accettano le offerte dalla piattaforma SIISL, anche se di breve durata, il calcolo deve rientrare nel limite massimo di 3mila euro annui per nucleo familiare, superati i quali il beneficio viene sospeso per poi essere riattivato in seguito, una volta cessato il rapporto di lavoro.
Ulteriori variazioni
Oltre a quanto sopra indicato, il beneficiario è tenuto, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, a comunicare all’INPS entro quindici giorni qualsiasi altra variazione relativa ai requisiti di accesso all’ADI, utilizzando sempre il modulo “Adi-Com Esteso”, pena la perdita del beneficio.