Assegno di Inclusione, nuove modalità per la verifica delle condizioni di svantaggio: cosa cambia

Redazione

14 Novembre 2025

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Novità importante per chi fa richiesta dell’Assegno di Inclusione (ADI): dal 13 novembre 2025, il processo di validazione delle certificazioni sulle condizioni di svantaggio si estende agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia. La comunicazione arriva dall’INPS, con il messaggio n. 3408 del 12 novembre, che amplia così il servizio già attivo dal febbraio 2024 per le strutture sanitarie. Ecco tutti i dettagli.

Assegno di Inclusione e condizioni di svantaggio, cosa cambia concretamente

Finora, la verifica delle condizioni di svantaggio dichiarate dai beneficiari dell’ADI era limitata ai soggetti seguiti da servizi sanitari. Da oggi, invece, anche i soggetti che stanno seguendo percorsi penitenziari e che rientrano nei programmi di reinserimento e assistenza gestiti dal Ministero della Giustizia possono vedere validate direttamente le loro certificazioni tramite gli Uffici UEPE competenti.

Validazione più rapida e inclusiva

Gli UEPE potranno ora certificare non solo le condizioni di svantaggio, ma anche l’inserimento dei richiedenti ADI (e dei membri del nucleo familiare) in specifici programmi di cura e recupero sociale. La procedura di verifica viene comunque considerata positiva dall’INPS anche se la certificazione non viene registrata entro 60 giorni dalla comunicazione iniziale, garantendo meno rischi di ritardi per i beneficiari.

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Più opzioni nella domanda ADI

Nella sezione “Quadro C” della domanda per l’Assegno di Inclusione è ora possibile selezionare il Ministero della Giustizia come ente certificatore, scegliendo lo specifico Ufficio UEPE competente per il territorio. Sul portale INPS sono già consultabili tutte le tabelle aggiornate con le sedi UEPE suddivise per regione e provincia.


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Gestione delle correzioni e semplificazioni

In caso di errore nell’indicazione dell’amministrazione competente, è possibile correggere i dati rivolgendosi direttamente agli uffici INPS prima del completamento dell’istruttoria, semplificando così le pratiche e riducendo i tempi di attesa.

Questa nuova modalità, quindi, dà una risposta concreta ai beneficiari dell’ADI che, per situazioni personali particolari o difficili, sono seguiti dal sistema penale esterno. L’ampliamento della validazione rafforza la rete di inclusione sociale e garantisce maggiori opportunità di accesso alle tutele economiche previste dal sistema.

Quali sono le persone in condizioni di svantaggio

Si ricorda che, ai fini della percezione di ADI, sono considerate in condizione di svantaggio le seguenti categorie di persone:

  • Con disturbi mentali in carico ai servizi sociosanitari, inclusi ex ricoverati di ospedali psichiatrici
  • Con disabilità certificata (almeno 46%), che necessitano di assistenza integrata domiciliare o semiresidenziale, seguite dai servizi sociosanitari
  • Con dipendenze patologiche (alcol, gioco, sostanze), inserite in programmi di riabilitazione non residenziali
  • Vittime di tratta seguite dai servizi sociali o sociosanitari
  • Vittime di violenza di genere seguite dai servizi sociali/sociosanitari, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o inserimento in centri antiviolenza/case rifugio
  • Ex detenuti considerati svantaggiati entro il primo anno dal fine pena e persone ammesse a misure alternative, seguite dagli UEPE
  • Con fragilità sociali ospitate in strutture di accoglienza o programmi di emergenza abitativa, seguite dai servizi sociali
  • Senza dimora, in condizioni di povertà estrema, iscritte nei registri dedicati e seguite dai servizi sociali territoriali
  • Neomaggiorenni (18-21 anni) fuori dalla famiglia di origine, collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare secondo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, seguiti dai servizi sociali o sociosanitari.