Assegno di inclusione e tirocinio: con una nota del 3 ottobre 2024, il Ministero del lavoro ha chiarito come l‘effettiva indicazione errata dello svolgimento di un tirocinio può bloccare il pagamento dell’assegno di inclusione.
Assegno di inclusione e tirocinio: la nota ministeriale
Svolgere tirocini sociali può portare alla sospensione del pagamento? La risposta è: dipende. Bisogna infatti fare attenzione a indicare correttamente il tirocinio svolto, all’interno delle comunicazioni obbligatorie.
Se infatti il tirocinio sociale viene erroneamente indicato come un tirocinio formativo normale, se non si presenta modello ADI-com si incorrerà nella sospensione del beneficio.
Il tirocinio sociale infatti, non viene calcolato ai fini del calcolo dei limiti reddituali, mentre quello formativo sì. Indicare, pertanto, erroneamente un tirocinio sociale al posto di quello formativo, comporta quindi la sospensione. Lo stabilisce il Ministero del lavoro nella sua nota informativa n. 16631 del 3 ottobre 2024. Ma quale è la differenza tra un tirocinio sociale ed uno formativo?
Tirocinio sociale e formativo: le differenze per i percettori ADI
I tirocini sociali hanno l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, promuovere l’autonomia delle persone e sostenere la riabilitazione. Questi tirocini possono essere offerti esclusivamente dai servizi sociali a favore dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) che non possono essere avviati al lavoro, nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS).
L’indennità economica riconosciuta per lo svolgimento di tali tirocini non viene considerata pertanto come reddito e non incide sul raggiungimento del limite di 3.000 euro lordi annui per il nucleo familiare, superato il quale si perde il diritto a ricevere l’assegno di inclusione.
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I tirocini di formazione e orientamento, al contrario, possono essere attivati dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato. A differenza dei tirocini sociali, l’indennità economica prevista per questi tirocini viene conteggiata ai fini del limite di 3.000 euro.
Per tale ragione, i beneficiari dell’ADI che partecipano a tirocini formativi devono informare l’INPS utilizzando il modello ADI-COM esteso, altrimenti rischiano di perdere il beneficio. Questa comunicazione non è richiesta per i tirocini di inclusione, poiché l’indennità non viene considerata come reddito.
Tirocini sociali ADI: il codice da indicare è il n. 09
Chi partecipa a tirocini sociali deve indicare nelle Comunicazioni Obbligatorie (dette anche CO) il tirocinio attivato, prestando attenzione che risulti come “sociale” e non “formativo”. Il codice da indicare è pertanto “09”.
Ho intrapreso un progetto formativo individuale tirocini extra curriculae pari a 12 mesi. Per l’anno 2024 sono 2 mesi (1200 euro), per l’anno 2025 10 mesi (6000 euro). Devo comunicare adi com esteso nel 2024 e a gennaio 2025 ? O non devo comunicare nulla? Grazie.
Si deve dichiarare anche corso formativo regionale? Con lo stage ( non tirocinio) gratuito , cioè non a pagamento ?
Quindi io ho due bambine nn guido e sono risultata idonea a lavorare che cosa devi fare,sociale o formativo?