Assegno di maternità, aumentano importi e soglie ISEE: a chi spettano ora i 2.065,50 euro

Redazione

13 Febbraio 2026

,

Seguici su: Instagram    whtasapp    youtube   tiktok   facebook

Nel 2026 l’Assegno di maternità è stato rivisto e aumentato in base alla variazione dell’indice ISTAT sui prezzi al consumo. L’importo pieno sale quindi a 413,10 euro al mese per cinque mensilità, per un totale di 2.065,50 euro, con una soglia ISEE massima di 20.668,26 euro per poter accedere al beneficio. La misura, rivolta soprattutto a chi ha lavori atipici o discontinui, copre nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, confermando il ruolo di questo assegno come tutela minima per la maternità quando l’indennità ordinaria è assente o troppo bassa. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Assegno di maternità, nuovi importi 2026 e soglie ISEE

L’aggiornamento dell’Assegno di maternità per il 2026 è legato alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, ed è stato formalizzato dall’INPS con la circolare n. 16 dell’11 febbraio 2026. Se spettante nella misura intera, l’assegno è adesso pari a 413,10 euro per cinque mensilità, cioè 2.065,50 euro complessivi per ogni evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo). L’ISEE del nucleo, invece, non deve superare la soglia dei 20.668,26 euro: oltre questa cifra, il diritto non matura.

L’assegno può essere riconosciuto anche in quota differenziale quando la madre (o il padre avente diritto) percepisce già una prestazione di maternità di importo inferiore: in questo caso l’INPS versa solo la differenza tra l’assegno teorico e quanto già indennizzato da altri trattamenti, oppure tra assegno comunale e assegno dello Stato.

MIA App
MIA App
Developer: Lazycat Solutions
Price: Free

A chi è rivolto l’Assegno di maternità dello Stato

L’Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, detto anche Assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale finanziata dallo Stato italiano e gestita direttamente dall’INPS ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo 151/2001. Non è destinato solo alla madre naturale, ma ne possono beneficiare, in presenza dei requisiti:

  • La madre o il padre adottanti
  • Gli affidatari preadottivi
  • L’adottante non coniugato
  • Il coniuge della madre adottante o affidataria
  • Gli affidatari non preadottivi (in caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori)
  • Il legale rappresentante se il genitore è incapace di agire.

Sono invece esclusi i casi in cui il minore viene adottato dal nuovo coniuge ma è già figlio (anche adottivo) dell’altro coniuge, proprio per evitare una duplicazione del beneficio sulla stessa situazione familiare. L’assegno è pensato per chi lavora in modo saltuario, stagionale, parasubordinato o ha perso il lavoro da poco, e non rientra nelle tutele piene garantite ai lavoratori dipendenti stabili.

Requisiti di residenza, cittadinanza e contribuzione

Per ottenere l’Assegno di maternità è necessario:


Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:
  • Essere residenti in Italia al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato
  • Avere cittadinanza italiana, di un Paese UE oppure un titolo di soggiorno idoneo se si è cittadini di Paesi terzi.

Sono ammessi, tra gli altri, anche i familiari con carta di soggiorno UE, i titolari di permesso unico lavoro di durata superiore a sei mesi, e i soggiornanti di lungo periodo.

Inoltre, la madre deve poter dimostrare almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra il 18° e il 9° mese precedente al parto, o all’ingresso del minore in famiglia. Se è disoccupata, deve aver lavorato almeno tre mesi e aver perso il diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali, con un intervallo massimo di 9 mesi tra la fine della copertura e l’evento protetto. Requisiti analoghi valgono anche per il padre nei casi di abbandono, affidamento esclusivo, adozione o decesso della madre, a condizione che il minore risulti nella sua famiglia anagrafica e non sia affidato a terzi.

Come e quando presentare domanda

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia (o in Italia, per le adozioni internazionali). Il termine è perentorio: decorso il semestre, il diritto si perde anche se tutti gli altri requisiti sono presenti.

L’istanza deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla sede INPS competente tramite:

  • Il servizio online dedicato
  • Il Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164 164 da mobile)
  • Un patronato.

In sintesi, grazie alla rivalutazione 2026 l’assegno di maternità conferma il proprio ruolo di “paracadute” economico per chi affronta una nascita o un’adozione con contratti precari, redditi contenuti e carriere discontinue, offrendo una somma una tantum che integra o sostituisce le tutele ordinarie della maternità.