Cambiare il proprio fornitore di energia elettrica sarà presto una questione di un giorno lavorativo. L’ARERA — l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — ha infatti pubblicato una delibera che riduce drasticamente i tempi dello ‘switching’, rendendo il mercato dell’elettricità più competitivo e il consumatore più libero di scegliere. La misura entrerà in vigore il 1° dicembre 2026. Ecco tutti i dettagli.
Bolletta della luce, perché cambia tutto
Fino ad oggi il processo di cambio del fornitore poteva richiedere settimane, con iter burocratici che spesso scoraggiavano i consumatori dal cercare offerte più convenienti. La nuova delibera ARERA del 3 marzo 2026, che recepisce la direttiva europea 2019/944, impone invece di garantire tempi certi e rapidi per il cambio di fornitore elettrico.
L’obiettivo è duplice: da un lato spingere i consumatori a confrontare attivamente le offerte sul mercato, dall’altro stimolare gli operatori a proporre condizioni sempre più competitive per non perdere clienti.
Come funziona il cambio in 24 ore
La procedura prevede due fasi distinte:
- Preliminary check: prima di avviare lo switch, il sistema verifica in automatico i dati del cliente e del punto di prelievo. Si controlla in questo modo che siano rispettate tutte le condizioni necessarie per procedere
- Processo tecnico di cambio: superato il controllo preliminare, il passaggio al nuovo fornitore deve essere completato entro un giorno lavorativo.
L’intero iter — dalla richiesta alla conclusione del cambio — non può comunque superare le tre settimane, come stabilito dalla direttiva europea.
Chi può usufruirne (e chi no)
La misura si applica solo al mercato dell’elettricità, non al gas. Quanto ai destinatari effettivi, il cambio veloce è riservato ai clienti domestici, mentre le piccole e medie imprese sono esplicitamente escluse dalla delibera ARERA.
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C’è poi una condizione legata ai pagamenti: il cambio rapido non è disponibile per i clienti in morosità grave. Il vincolo scatta però solo nei casi più seri, ovvero quando il fornitore ha già richiesto — e ottenuto — la sospensione del punto di prelievo, oppure ha avanzato richiesta di indennizzo nell’ambito del Sistema indennitario. Non ogni ritardo nei pagamenti preclude quindi lo switch.
Cosa hanno proposto (invano) gli operatori
Durante la fase di consultazione pubblica, alcuni operatori di mercato avevano chiesto misure più restrittive, come il blocco totale dello switching o l’introduzione di un numero massimo di cambi di fornitore consentiti per ogni cliente.
ARERA ha però respinto entrambe le proposte. Il blocco dello switching è stato giudicato eccessivo perché renderebbe il cliente “contrattualmente vincolato al proprio venditore a tempo potenzialmente perenne”, una condizione incompatibile con l’ordinamento giuridico italiano. Il tetto massimo di switching, invece, è stato ritenuto troppo complesso sul piano applicativo e arbitrario nella sua determinazione.
Stop alle modifiche unilaterali sui contratti a prezzo fisso
Parallelamente al tema dello switching, ARERA è intervenuta anche su un’altra pratica considerata scorretta: le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura delle bollette a prezzo fisso.
L’Autorità ha ribadito che i contratti stipulati a prezzo fisso non possono essere modificati dal fornitore senza l’accordo del cliente, né risolti anticipatamente in modo pregiudizievole per quest’ultimo. ARERA ha anche annunciato un rafforzamento delle attività di sorveglianza, con particolare attenzione alle condotte commerciali scorrette tramite telefonate o vendite porta a porta.
Quanto ai consumatori che riceveranno comunicazioni di variazione contrattuale non concordata, sono invitati a presentare segnalazione allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.
Cosa fare da ora al 1° dicembre 2026
La misura non è ancora operativa, ma nel frattempo vale la pena tenere a mente alcuni punti:
- Confrontare periodicamente le offerte disponibili sul Portale Offerte di ARERA per farsi trovare pronti al cambio
- Verificare il proprio contratto in caso di comunicazioni di modifica delle condizioni da parte del fornitore attuale
- Segnalare eventuali pratiche commerciali scorrette allo Sportello per il consumatore.
Dal 1° dicembre, cambiare fornitore di luce sarà semplice come cambiare operatore telefonico. Un passo concreto verso un mercato energetico più trasparente e favorevole ai consumatori.