Bonus acquisto casa all’estero. Uno dei benefici fiscali più significativi in Italia è senza dubbio il bonus acquisto prima casa e in questo articolo esploreremo le sue recenti modifiche, focalizzandoci sulle persone che risiedono all’estero. Le novità di cui parleremo sono state introdotte a metà giugno dello scorso anno, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge numero 69 del 2023, e potranno essere utilizzate per ricevere nuove agevolazioni a partire dal 14 giugno 2024.
Le modifiche principali riguardano coloro che hanno deciso di trasferire la propria residenza in un paese straniero, concentrandosi sull’agevolazione fiscale legata all’acquisto della prima casa. Vediamo quali sono le novità emerse dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Bonus acquisto casa all’estero: le modifiche
Il 10 agosto 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione numero 103, che ha apportato modifiche significative al Decreto Legge numero 69/2023, emanato il 13 giugno dello stesso anno. Questo decreto legge è stato adottato in seguito all’invito della Commissione europea del 2018, che aveva sollecitato l’Italia a rivedere le sue politiche di agevolazione fiscale in merito all’imposta di registro per l’acquisto della prima casa. Tale revisione era resa necessaria a causa del trattamento preferenziale accordato ai cittadini italiani rispetto a quelli di altri paesi dell’Unione europea.
In particolare, si faceva notare che questa agevolazione fiscale era concessa solo se il beneficiario stabiliva la residenza nel comune in cui si trovava l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Questa discriminazione è stata affrontata e risolta attraverso la legge di conversione 103/2023.
L’obiettivo principale di questa legge di conversione è stato quello di evitare nuove procedure di infrazione da parte dell’Unione europea e di risolvere quelle già pendenti. L’Italia era infatti sotto accusa per non aver adeguato le proprie leggi agli standard comunitari e alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. La legge è composta da 27 articoli e, tra le varie disposizioni, essa ha agevolato la chiusura di 8 procedure d’infrazione e 8 casi di pre-infrazione. Inoltre, ha adeguato l’ordinamento nazionale a 9 regolamenti e a 1 direttiva dell’Unione europea.
Acquisto prima casa all’estero
Uno dei cambiamenti più rilevanti introdotti dalla legge di conversione riguarda le agevolazioni per l‘acquisto della prima casa da parte di cittadini italiani che si trasferiscono all’estero. L’articolo 2 della legge ha modificato il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, datato 26 aprile 1986, introducendo nuove condizioni per l’accesso a queste agevolazioni. Prima della modifica, l’acquirente poteva beneficiare dell’agevolazione fiscale solo se trasferiva la residenza nel comune in cui si trovava l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Con la nuova legge, le condizioni richieste sono cambiate in modo significativo:
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- Innanzitutto, ora è necessario che l’acquirente abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, prima di trasferirsi all’estero.
- Inoltre, l’immobile acquistato deve essere ubicato nel comune di nascita o nel comune in cui l’acquirente aveva la residenza o svolgeva la sua attività prima del trasferimento all’estero.
Agevolazioni acquisto prima casa residenti all’estero
Per comprendere appieno l’importanza di queste modifiche, è essenziale ricordare che l’agevolazione fiscale consente all’acquirente di applicare:
- un’imposta di registro al 2%, con imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna.
oppure
- l’IVA al 4%, con imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse nella misura di 200 euro ciascuna.
Prima della legge di conversione, vi erano alcune deroghe che permettevano ai soggetti trasferiti all’estero di accedere all’agevolazione anche senza rispettare tutte le condizioni. Ad esempio, se l’acquirente si trasferiva all’estero per motivi di lavoro, non era necessario risiedere nel comune di acquisto, ma l’immobile doveva essere ubicato nel comune in cui aveva sede o esercitava l’attività il datore di lavoro. Allo stesso modo, i cittadini italiani emigrati all’estero potevano applicare l’agevolazione senza dover dimostrare la residenza, ma era necessario che l’immobile acquistato fosse la loro prima casa in Italia.
La nuova legge ha abolito queste deroghe e ha reso più rigorose le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione fiscale. Questo significa che, a partire dal 14 giugno 2024, chi si trasferisce all’estero per ragioni di lavoro deve soddisfare entrambe le nuove condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione sulla prima casa in Italia. In breve, l’acquirente deve aver risieduto o svolto la sua attività in Italia per almeno cinque anni, e l’immobile deve essere situato nel comune di nascita o nel comune in cui aveva la residenza o svolgeva la sua attività prima del trasferimento.
Queste modifiche rappresentano un importante passo verso l’armonizzazione delle leggi italiane con le normative europee, eliminando discriminazioni e garantendo una maggiore equità nelle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa da parte dei cittadini italiani che si trasferiscono all’estero.