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Cin affitti brevi, termine spostato a gennaio 2025

È stato prorogato fino al 1° gennaio 2025 il termine per ottenere il codice Cin per gli affitti brevi. Ecco come fare e quali sono le eventuali sanzioni previste.

di Tommaso Pietrangelo
4 Novembre 2024
in Attualità, Economia e Finanza
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È stato prorogato fino al 1° gennaio 2025 il termine per ottenere il Cin (codice identificativo nazionale) per gli affitti brevi. Ad annunciarlo la ministra del Turismo Daniela Santanché, dopo le polemiche sulla lentezza nel rilascio del codice, che avrebbe potuto far incorrere le imprese in spiacevoli sanzioni. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Sommario

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  • Cin affitti brevi, prorogato il termine a gennaio 2025
  • Cin, cos’è e come ottenerlo
  • Cin affitti brevi, le sanzioni

Cin affitti brevi, prorogato il termine a gennaio 2025

Troppo lento il rilascio del Cin. Così, in risposta alle richieste delle imprese, il Governo ha deciso di prorogare fino al 1° gennaio 2025 il termine ultimo per munirsi del codice. “Per garantire una transizione più efficace”, ha spiegato il ministro Santanchè in una nota, “e supportare le imprese nel passaggio alle nuove disposizioni, il ministero ha prorogato i termini per l’adeguamento fino a gennaio 2025, anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni come previsto dalla riforma. Ancora una volta questo Governo porta avanti le proprie azioni ascoltando il settore e venendo incontro alle sue esigenze”.

Le polemiche erano state sollevate soprattutto dalla piattaforma bed-and-breakfast.it, che aveva segnalato ai piani alti dell’esecutivo l’estrema lentezza riscontrata nel rilascio del codice Cin. Secondo il portale del ministero del Turismo, in data 20 ottobre avevano ricevuto il Cin poco più della metà delle attività registrate nella Banca dati delle strutture ricettive. E alla luce di questi dati, anche Confedilizia si era di recente unita alla richiesta di proroga dei termini di presentazione.

Cin, cos’è e come ottenerlo

Con la legge n. 191 di conversione del DL n. 145/2023, collegata alla Legge di Bilancio 2024, il Governo ha previsto l’introduzione del codice Cin. Si tratta di un codice identificativo nazionale necessario per:

  • Locazioni turistiche
  • Locazioni brevi
  • Attività turistico-ricettive

L’obiettivo dell’introduzione del Cin è quello di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza di mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, ma anche la sicurezza del territorio e il contrasto a forme illegali di ospitalità. Entro il 1° gennaio 2025, quindi, il Cin dovrà essere assegnato dal Ministero del Turismo tramite apposita procedura telematica.

Per ottenere il codice, è necessario accedere alla piattaforma della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo. Una volta effettuato l’accesso tramite identità digitale, i titolari delle strutture e i locatori potranno visualizzare tutte le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrando gli eventuali dati mancanti per ottenere il Cin. Ai fini dell’attribuzione del codice Cin, i titolari o i locatori dovranno inoltre presentare telematicamente un’istanza, completa di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura. Una volta ottenuto il Cin, la norma prevede anche una serie di obblighi tra cui:


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  • L’esposizione del Cin all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici
  • L’indicazione obbligatoria del codice Cin in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato. Quest’obbligo è previsto anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici.

Cin affitti brevi, le sanzioni

In base alla nuova normativa, il titolare (o locatore) di una struttura turistico-ricettiva priva di Cin verrà punito con una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, parametrata in base alle dimensioni della struttura o dell’immobile. Inoltre, la mancata esposizione del Cin all’esterno della struttura è punibile dalla legge con una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, prevista per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. Un’identica sanzione (da 500 a 5.000 euro) è poi stabilita in caso di mancata indicazione del codice Cin negli annunci online.

In aggiunta a ciò, quando l’attività è esercitata in forma imprenditoriale, viene sanzionata dalla legge sia l’assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa che la mancata presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per quest’ultima mancanza si prevede una multa da 2.000 a 10.000 euro. Mentre in caso di mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas (o di estintori) è prevista una sanzione da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Infine, per contrastare l’evasione nel settore turistico, viene affidato all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza il compito di effettuare specifiche analisi del rischio per individuare i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari prive del Cin.

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