Congedo parentale 2024: come funziona
Con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) è stato innalzato l’importo dell’indennità di congedo parentale, per madri e padri, fruibile per un secondo mese, su un totale di 6 mesi previsti entro il 6° anno di vita del bambino. In sintesi, è previsto l’aumento dell’indennità, che normalmente è 30% della retribuzione imponibile, come segue:
- All’80% per due mesi, nel 2024
- All’80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dall’anno 2025
In sostanza, quindi, nel 2024 raddoppiano i mesi pagati all’80%, novità che si applica ai lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, che terminano il congedo parentale successivamente al 31 dicembre 2023.
Attraverso la circolare 57 del 18 aprile 2024, poi, l’Inps ha fornito tutte le istruzioni operative da seguire per i lavoratori del settore privato.
Congedo parentale, le novità in vigore dal 2022
Sul congedo parentale, la normativa di riferimento DLgs. 151/2001 è stata più volte modificate sia nel 2022 che nel 2023. Questo grazie a:
- Decreto legislativo 105/2022, che ha recepito la nuova direttiva comunitaria sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Quindi il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili, per i lavoratori dipendenti, è stato aumentato da 6 a 9 mesi complessivi, fruibili entro i 12 anni del figlio, o dall’ingresso in famiglia, se si tratta di adozioni o affido
- Legge di bilancio 2023 (legge 197/2022), che ha stabilito come dal 2023, a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno del bambino venga indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Congedo parentale, a chi spetta e quanto dura
Al momento, il congedo parentale in Italia prevede che per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita, ciascun genitore abbia diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono superare (complessivamente) il limite di 10 mesi. Fa eccezione solo il caso in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno tre mesi, per cui si aggiunge un mese ulteriore.
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Il diritto di astenersi dal lavoro, quindi, spetta a:
- La madre lavoratrice, una volta trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
- Il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, ma aumentabile a 7 mesi
- Un solo genitore, qualora abbia ricevuto l’affidamento esclusivo del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi. L’altro genitore, quindi, perderà il diritto al congedo non ancora utilizzato
Inoltre, nell’ambito dei limiti di durata già spiegati, spettano ai fruitori del congedo i seguenti indennizzi:
- Alla madre, fino al dodicesimo anno del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore
- Per il padre, fino al dodicesimo anno del bambino, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore
- A entrambi i genitori, in alternativa, spetta un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi complessivi, fruibile anche in una modalità ripartita tra i due genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili
- Sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima
Nel caso di parto plurimo, inoltre, il diritto al congedo parentale spetta per ogni figlio.
Congedo parentale 2024, la nuova indennità all’80%
La circolare 57 Inps ha chiarito una volta per tutte il funzionamento operativo del nuovo congedo parentale 2024. In particolare, si chiarifica che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% è garantito nel caso di:
- Bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’effettivo uso del congedo parentale
- Figli nati nel 2023, ma soltanto se i genitori lavoratori hanno concluso il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023
Altrimenti è applicabile un solo mese, con indennità all’80% come stabilito da normativa previgente.
Sono inoltre stati implementati i nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso UniEmens, oppure per la restituzione di quello retribuito in misura standard, da usare entro il flusso di giugno 2024.
Ecco i nuovi codici evento:
- “PG2”, cioè “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”
- “PG3”, ovvero “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”
Le eventuali correzioni successive potranno essere effettuate soltanto attraverso procedure di regolarizzazione.
Domanda di congedo parentale, come presentarla
Il requisito primario essenziale, per poter chiedere il congedo parentale, è ovviamente quello di avere un rapporto lavoro in corso. Chiarito ciò, i lavoratori e le lavoratrici devono inoltrare la domanda di congedo parentale all’Inps, prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, verranno pagati soltanto i giorni di congedo successivi alla presentazione dell’istanza.
Nel caso dei lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. Per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, invece, è previsto il pagamento diretto dall’Inps. La domanda di congedo parentale si presenta online all’Inps, attraverso il servizio dedicato, oppure tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, o telefonando al contact center Inps.