Dal 1° luglio 2022, la gestione delle operazioni transfrontaliere è stata semplificata grazie all’esterometro, che consente la trasmissione telematica dei dati delle operazioni con soggetti esteri utilizzando lo stesso formato già impiegato per la fatturazione elettronica. Questo adempimento è diventato un pilastro per il monitoraggio delle transazioni internazionali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma come funziona? Chi è tenuto a rispettare questo obbligo? E quali sono le operazioni da comunicare?
Cos’è l’esterometro e a cosa serve?
L’esterometro è uno strumento normativo introdotto per garantire la tracciabilità delle operazioni transfrontaliere, ovvero quelle effettuate tra operatori italiani e soggetti esteri, siano essi aziende, professionisti o consumatori.
L’obiettivo non è solo controllare le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma anche monitorare tutte le transazioni in cui almeno una delle parti non è stabilita nel territorio italiano. Ciò aiuta l’Agenzia delle Entrate a prevenire fenomeni di evasione e frode fiscale a livello internazionale.
Come funziona l’esterometro?
Prima del 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere venivano comunicati trimestralmente tramite una trasmissione massiva. Oggi il processo è stato uniformato alla fatturazione elettronica: i dati devono essere inviati per ogni singola operazione, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), nel formato XML.
Questa modalità di trasmissione semplifica l’adempimento per i contribuenti che già emettono fatture elettroniche, poiché utilizza lo stesso sistema e formato tecnico. Tuttavia, richiede maggiore puntualità e attenzione, dato che la comunicazione va effettuata entro termini stringenti.
Chi è obbligato a trasmettere i dati tramite esterometro?
L’obbligo dell’esterometro riguarda i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia. Più nello specifico, devono rispettare l’obbligo:
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- imprese, professionisti e lavoratori autonomi: coloro che esercitano attività economiche soggette a IVA;
- soggetti in regime forfetario o di vantaggio: a partire dal 1° gennaio 2024, anche i contribuenti con ricavi inferiori a 25.000 euro saranno tenuti alla trasmissione dei dati;
- enti non commerciali: per le sole operazioni che rientrano nella sfera commerciale.
Non sono tenuti all’esterometro i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni già documentate tramite fatture elettroniche o bollette doganali.
Quali operazioni devono essere comunicate?
L’esterometro si applica a tutte le operazioni transfrontaliere, cioè quelle in cui uno dei soggetti coinvolti non è stabilito in Italia. In particolare:
- cessioni di beni: vendita di prodotti a soggetti esteri;
- prestazioni di servizi: servizi resi o ricevuti da soggetti esteri;
- acquisto di beni e servizi da fornitori non italiani.
Alcune transazioni non rientrano nell’obbligo di comunicazione, tra cui:
- operazioni con bolletta doganale: ad esempio, importazioni ed esportazioni gestite direttamente tramite dogana;
- fatture elettroniche trasmesse via SdI: in questi casi, l’obbligo è considerato assolto;
- operazioni non rilevanti ai fini IVA: ad esempio, servizi extra UE di importo inferiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.
Le operazioni con consumatori esteri devono essere comunicate solo se il corrispettivo è certificato tramite fattura o documento equivalente.
Quando inviare i dati delle operazioni?
I termini di trasmissione sono legati al momento di emissione della fattura o di ricezione del documento. Per operazioni attive, come le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti esteri, la comunicazione deve avvenire:
- entro 12 giorni dall’operazione per fatture immediate;
- entro il 15 del mese successivo per fatture differite.
Per acquisti da fornitori esteri, ritenuti dunque operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo alla ricezione del documento, ma ci sono alcune casistiche particolari da tenere presente:
- cessioni intracomunitarie: la fattura deve essere emessa e trasmessa entro il 15 del mese successivo all’operazione;
- servizi internazionali: la trasmissione segue le regole di fatturazione ordinaria, variando tra 12 giorni e il 15 del mese successivo.
Come inviare i dati all’Agenzia delle Entrate?
La trasmissione dei dati avviene tramite il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando file XML. Questo processo richiede l’adozione di un software adeguato per generare i file secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Il file XML deve riportare:
- dati del cedente e del cessionario;
- descrizione dell’operazione (beni, servizi, o entrambi);
- codice destinatario, valorizzato con “XXXXXXX” per soggetti esteri;
- importi e natura dell’operazione.
Se il documento è generato con un software diverso da quello utilizzato per la fatturazione elettronica, è possibile indicare una descrizione semplificata, come “BENI”, “SERVIZI” o “BENI E SERVIZI”.
Quali sono le sanzioni per errori o omissioni?
La mancata o errata trasmissione dei dati comporta sanzioni amministrative:
- 2 euro per fattura, fino a un massimo di 400 euro al mese;
- riduzione del 50% (200 euro al mese) se la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
Errori reiterati possono comportare sanzioni cumulative significative.
L’esterometro è un adempimento cruciale per chi opera con l’estero, garantendo maggiore trasparenza e un monitoraggio efficace delle transazioni internazionali. Sebbene il sistema sia integrato nella fatturazione elettronica, richiede un’attenzione particolare alla compilazione e al rispetto delle scadenze. Una corretta gestione dell’esterometro consente di evitare sanzioni e di mantenere la conformità con le normative fiscali.
FAQ sull’esterometro
È obbligatorio l’esterometro per operazioni con San Marino?
No, a partire dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino sono gestite interamente tramite fatture elettroniche inviate al SdI.
Le operazioni con turisti extra UE devono essere comunicate?
No, se la vendita viene certificata tramite il sistema OTELLO 2.0, l’obbligo di comunicazione è considerato assolto.
Se emetto una fattura elettronica a un soggetto estero, devo inviare anche l’esterometro?
No, la trasmissione tramite SdI soddisfa già l’obbligo, purché il codice destinatario sia valorizzato correttamente.