Insegnante e partita IVA, un binomio ricco di dubbi, facilmente risolvibili. La professione di insegnante, in quanto effettuata per la pubblica amministrazione, è soggetta a diversi vincoli riguardanti le attività secondarie. Prima di procedere all’apertura di una partita iva ed effettuare prestazioni differenti dall’insegnamento è bene conoscere le incompatibilità con la professione.
Insegnante precario e partita IVA: è possibile?
L’insegnante precario, a differenza di un docente di ruolo, non ha garanzie sulla durata del proprio incarico e spesso deve fare ricorso ad altre attività per arrotondare lo stipendio da insegnante. Va ricordato che, al momento della sottoscrizione di un contratto di docenza, bisogna dichiarare di:
- non essere vincolato da impieghi pubblici o privati;
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità.
Alternativamente, l’insegnante con partita IVA può dichiarare la sua attività secondaria, purché:
- sia una libera professione non in conflitto col ruolo di insegnante;
- l’impegno per l’attività secondaria sia ripartito in fasce orarie differenti dagli orari scolastici;
- nel caso di lezioni private, come stabilito dall’art. 508 del Decreto Legislativo 297/94, queste non possono essere impartite a studenti dell’istituto presso il quale si sta svolgendo supplenza.
Il regime delle incompatibilità è applicato ai docenti con prestazione lavorativa superiore al 50% e prevede l’obbligo di richiedere autorizzazione al provveditorato, prima di aprire una nuova partita IVA. Qualora non ci fossero le condizioni adatte, si può andare incontro al licenziamento per giusta causa.
Docente full time e partita IVA
Se per i docenti con un contratto part-time inferiore al 50% non viene applicata alcuna limitazione alle attività secondarie, oltre agli eventuali conflitti con gli orari di servizio, gli insegnanti di ruolo full time hanno l’obbligo di esclusività di svolgimento della prestazione lavorativa per la pubblica amministrazione.
Nonostante questo vincolo, è possibile dichiarare alcune attività secondarie rispettando il regime delle incompatibilità. In questo caso, l’insegnante con partita IVA può svolgere un’altra professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico dell’istituto presso il quale insegna.
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Docenza e secondo lavoro: le incompatibilità
Dunque, il regime delle incompatibilità permette l’apertura di partita IVA a un insegnante. Questa legislazione suddivide le attività lavorativa a seconda dell’incompatibilità con l’insegnamento in 3 categorie:
- assolute: attività che non possono essere mai svolte insieme all’insegnamento;
- relative: il loro esercizio va prima valutato e autorizzato dal dirigente scolastico;
- assenti: professioni liberalizzate che non presentano alcuna incompatibilità col ruolo di docente.
Partita IVA e scuola possono coesistere senza vincoli nel caso di libere professioni, come quella di avvocato o psicologo. Anche in questo caso, l’unico elemento da tenere in considerazione resta la sovrapposizione degli orari delle due attività.
Per quanto riguarda gli insegnanti privati, il discorso è ben differente e con meno vincoli, in quanto il datore di lavoro non è la pubblica amministrazione. In questo caso la compatibilità tra insegnante e partita IVA è correlata a eventuali clausole di esclusività definite in sede contrattuale.