ISEE e genitore separato che versa il mantenimento: bisogna attrarre il genitore separato nel calcolo? E’ una domanda molto frequente che i genitori separati si pongono quando interviene una sentenza di separazione.
Quale è la posizione del genitore separato o divorziato che non convive con i figli ma versa un assegno di mantenimento? In questi casi, spesso ci si chiede: il reddito e il patrimonio del genitore non convivente devono essere inclusi nell’ISEE del nucleo familiare del figlio o possono essere esclusi?
ISEE genitori separati: come funziona?
L’ISEE è uno strumento che permette di valutare la situazione economica complessiva di un nucleo familiare, tenendo conto non solo del reddito, ma anche del patrimonio e di altre variabili. Generalmente, nell’ISEE vengono inclusi tutti i componenti del nucleo familiare e, in alcune circostanze, anche soggetti che non vi fanno parte ma che mantengono un legame economico con esso.
Questo avviene però più frequentemente nei casi in cui non vi sia una sentenza di tribunale che attesti l’avvenuta separazione dei coniugi.
Quando invece si tratti di genitore separato o divorziato con sentenza del tribunale, quest’ultimo non è mai tenuto a presentare l’ISEE del nucleo familiare del figlio.
Questo significa che, se il mantenimento è stabilito da una sentenza, il genitore non convivente è sempre escluso dal calcolo dell’ISEE del minore.
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ISEE e genitore separato che versa il mantenimento
Il DPCM 159/2013 e i successivi aggiornamenti specificano che il genitore non convivente con i figli non fa parte del nucleo familiare del minore se esiste una sentenza di separazione o divorzio che stabilisce l’assegno di mantenimento.
Il genitore non convivente è sempre escluso dal nucleo familiare del figlio. Se il genitore non convivente versa un assegno di mantenimento stabilito da un provvedimento del tribunale (sentenza di separazione, divorzio o omologazione degli accordi di separazione), non viene attratto nell’ISEE per il nucleo composto dall’ex e dal figlio.
Tuttavia, l’assegno di mantenimento va comunque dichiarato nell’ISEE del genitore che lo riceve, influenzando il valore finale dell’ISEE del minore. In sostanza, il genitore separato ha un proprio nucleo familiare autonomo
Se il genitore separato ha una residenza diversa da quella del figlio e ha un proprio nucleo familiare (ad esempio, convive con un nuovo coniuge o ha altri figli con una diversa relazione), non entra in alcun modo nel calcolo dell’ISEE del minore.
ISEE e residenza dell’ex coniuge
È tuttavia necessario fare attenzione a una cosa in particolare: se il padre dei figli ha ancora residenza con la madre e il minore, purtroppo deve essere inserito nell’ISEE del nucleo familiare. È quindi fondamentale assicurarsi che il padre non compaia più nello stato di famiglia e che la sua residenza risulti effettivamente altrove.
Se la residenza, invece, è diversa, nessun problema: i redditi del padre non vanno indicati nell’ISEE perché i due genitori fanno parte di due nuclei familiari distinti.
A confermarlo è la stessa FAQ A-5 dell’INPS sull’ISEE, in cui si chiarisce che “in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva”.
Tuttavia, come dicevamo prima, deve essere sempre indicato l’eventuale importo degli assegni di mantenimento annui stabiliti dal giudice con la sentenza di separazione. Il genitore convivente con il figlio deve quindi calcolare il mantenimento annuo che il padre versa per i figli e comunicarlo affinché venga inserito nell’ISEE.
Assegno di mantenimento nell’ISEE
La normativa sull’ISEE stabilisce chiaramente che il genitore separato con sentenza del tribunale non fa mai parte del nucleo familiare del figlio ai fini ISEE e non deve presentare alcuna dichiarazione in tal senso. L’unico impatto sull’ISEE del minore deriva dall’assegno di mantenimento, che viene considerato come reddito per il genitore convivente con il figlio.
Tuttavia, è essenziale verificare la residenza del genitore non convivente: se risulta ancora residente con l’altro genitore e il figlio, sarà incluso nell’ISEE. Se invece ha una residenza separata, il suo reddito non rientra nel calcolo, confermato dalla normativa INPS.
Per evitare errori o problemi con l’INPS, è sempre consigliabile consultare un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un commercialista esperto in materia di ISEE, che possa analizzare la situazione personale e fornire una consulenza dettagliata su come procedere.