Pagare revisione auto con ADI: si può fare oppure è vietato? Da quando ADI è entrato in vigore, sono tantissimi i dubbi che orbitano attorno al sussidio e a quello che è possibile acquistare con carta, dal momento che i beni “banditi” dalla lista sono davvero pochi, e lasciano nell’area grigia dell’incertezza tutti gli altri.
Da qui viene quindi la domanda sul se sia possibile o meno pagare la revisione auto con ADI. Ecco cosa sappiamo.
Pagare revisione auto con ADI: sì o no?
Non esiste, ad oggi, una disposizione specifica che vieti in alcun modo di pagare la revisione della propria auto con la carta ADI.
Pare, infatti, oggettivamente plausibile e verosimile che sia possibile farlo, dato che non rientra tra i divieti imposti dal Governo il pagamento della revisione.
Pagare la revisione auto con l’assegno di inclusione, dunque, in linea teorica si può, ma ad oggi non si hanno notizie di persone che abbiano provato a farlo e la cui operazione sia andata a buon fine.
Se infatti sappiamo con una certa sicurezza che è possibile acquistare vestiti, pagare al ristorante, pagare le bollette, acquistare farmaci e altri beni di prima necessità, non ci è noto fino ad oggi se sia possibile o meno pagare anche la revisione auto. In linea di massima, e in assenza di specifiche disposizioni, ci sentiamo comunque di dire che è possibile.
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Cogliamo l’occasione anche per fare una breve ricapitolazione di quelli che sono i divieti circa ADI e veicoli.
Assegno di inclusione e veicoli: i limiti
Ricordiamo che, ai fini del godimento del beneficio, chi richiede ADI non deve possedere veicoli che oltrepassino determinate cilindrate. Nello specifico:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc;
- motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc
Entrambi non devono comunque essere stati immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta. Fanno eccezione gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.
Inoltre, si ricorda che come da disposizioni INPS, “nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità’ di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327″.