Ancora novità in materia pensioni. Ora, è il turno delle mamme lavoratrici con assegno calcolato interamente su sistema contributivo: per loro, prevista una uscita anticipata fino a 16 mesi in presenza di quattro o più figli. Così prevede un passaggio della nuova Legge di bilancio.
Pensioni madri lavoratrici: la proposta dell’esecutivo
Così l’esecutivo ha proposto una modifica all’art 1, comma 40, alla lettera c): la legge già prevede un riconoscimento alle madri lavoratrici di poter uscire anticipatamente rispetto ai canonici requisiti per la pensione di vecchiaia.
Sarebbero 4 mesi per ciascun figlio, con un limite massimo di 12 mesi, attualmente. Ma il nuovo disegno di legge ha aggiunto altri 4 mesi.
Chi può fruire dello sconto madri lavoratrici?
Tuttavia, tale agevolazione è prevista solo per chi ha l’assegno determinato per intero con sistema contributivo, ovvero quelle donne che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996. Le lavoratrici con anzianità anteriore a tale data sono invece escluse.
Il beneficio non interessa altresì nemmeno chi aderisce ad opzione donna. In questo caso, il sistema contributivo è limitato alle sole regole di calcolo dell’assegno e pertanto chi sceglie opzione donna non potrà vedersi riconosciuta l’agevolazione in oggetto, in quanto in questa circostanza si tratta di un sistema misto e non puro contributivo.
Facciamo un esempio: Maria ha 60 anni e ha 35 anni di contributi. Sceglie l’Opzione Donna per andare in pensione prima e quindi accetta di calcolare la pensione solo con il metodo contributivo, pur avendo periodi coperti anche dal sistema retributivo.
In sostanza, chi sceglie Opzione Donna, viene da un sistema retributivo ma “accetta” che la sua pensione sia calcolata con sistema contributivo. Per questo non può avvalersi dello sconto in oggetto.
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Questo perché Opzione Donna non è un sistema contributivo puro, dato che “obbliga” a passare al calcolo contributivo ma solo a fronte di una rinuncia al sistema misto o retributivo (che avrebbero comportato assegni più alti), mentre il vero contributivo “puro” non è facoltativo.