Pignoramento Carta ADI: è possibile? Una domanda che spesso i fruitori di ADI che hanno dei debiti in sospeso si sono posti. Ma è davvero consentito pignorare la carta di inclusione oppure no?
Pignoramento Carta ADI: si può?
Non è possibile pignorare le somme presenti sulla Carta ADI, dal momento che si tratta di una misura di sostegno alla povertà.
A stabilirlo è il codice di procedura civile, all’art. 545, che specifica che rientrano tra i le cause di impignorabilità quei “crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.”
ADI non risulta dunque pignorabile. Se quindi abbiamo dei debiti in sospeso, le somme presenti sulla carta non potranno in alcun modo essere pignorate, come invece può avvenire nel caso di una pensione o di uno stipendio.
Discorso diverso vale nel caso in cui invece avevamo un precedente indebito su RdC, e ora INPS ha intenzione di recuperare le somme su ADI. Vediamo cosa accade in questa circostanza.
Se ho un indebito su RdC possono togliermi ADI?
In questo caso, la risposta è purtroppo affermativa. Essendo ADI in una sorta di continuità con RdC, e trattandosi di un sussidio di identica natura, nel caso in cui il cittadino abbia un indebito nei confronti di INPS concernente il Reddito di cittadinanza, l’Istituto potrà rivalersi sulle somme ADI fino a completa estinzione dell’indebito.
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In queste circostanze, l’importo dovuto per l’indebito potrebbe essere recuperato riducendo o trattenendo una parte dell’Assegno di Inclusione a cui si avrebbe diritto. L’amministrazione competente può decidere di applicare una trattenuta sull’ADI, a titolo di restituzione degli indebiti del precedente RdC.
Solitamente, questo avviene attraverso una riduzione percentuale dell’importo mensile erogato, mai attraverso una trattenuta al 100%.
Pignoramento del quinto e pignoramento presso terzi
Diverso discorso vale invece per i pignoramenti del quinto di pensioni o stipendi e per il pignoramento presso terzi.
Nel caso del pignoramento del quinto, esso avviene quando il 20% dello stipendio del debitore può essere sottratto per coprire i debiti. Un quinto, appunto, del totale. La somma pignorata non può in nessun modo eccedere tale quinto, o altrimenti il pignoramento va incontro ad invalidità.
Il pignoramento presso terzi è una forma più generica di pignoramento, tra cui rientra anche il pignoramento del quinto, ma che comprende anche:
- pignoramento dei conti correnti (in questo caso, terzo pignorato è la banca. Non esistono limiti al pignoramento e la somma presente sul conto può essere pignorata anche per intero in un’unica soluzione)
- pignoramento presso un debitore del debitore (c.d “debitor debitoris”. In pratica, in questo caso, il debitore del debitore, anziché restituire le somme a quest’ultimo, le restituisce al creditore del debitore esecutato).