Una domanda che molto frequentemente si pongono le neo-mamme è: posso lavorare durante la maternità? La risposta a tale quesito si trova in un chiarimento INPS del 2010, che ha fugato ogni dubbio.
Posso lavorare durante la maternità? La risposta INPS
A rispondere al quesito, ci ha pensato INPS nel 2010, con le precisazioni in merito alla compatibilità tra l’attività lavorativa e la maternità.
“Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale (di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs.151/2001) in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa. A tale riguardo è stato interpellato il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che, nel rendere il proprio parere, ha sottolineato che il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato.”
Così è indicato nell’incipit del chiarimento INPS in questione. A tal proposito, INPS è stato chiaro: il lavoratore che durante il congedo intraprenda un’attività lavorativa (sia essa di tipo autonomo, dipendente o parasubordinata) è tenuto alla restituzione di quanto percepito.
Infatti: “Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’Inps l’indennità indebitamente percepita (art. 22 del d.p.r. 1026/1976).”
Quindi, come è chiaro dalle disposizioni INPS, la risposta è negativa: il lavoratore non può intraprendere altra attività e contemporaneamente continuare a percepire l’indennità di maternità. Tutto questo vale per la maggioranza dei casi, eccetto che per quelle lavoratrici che già dall’inizio partono da un contesto in cui esercitino diverse professioni. Analizziamo il caso in questione.
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Maternità e plurioccupazione
Quando una neo mamma parta già da un contesto in cui si trova a svolgere diverse professioni, il discorso, chiarisce INPS, è differente. Deve però trattarsi di professioni intese in senso “orizzontale“, ovvero non gerarchicamente legate tra loro e indipendenti l’una dall’altra.
Se infatti la lavoratrice decide di avvalersi del congedo di maternità in relazione a uno dei rapporti di lavoro in questione, proseguendo invece con l’altro rapporto di lavoro, ciò le è consentito.
INPS specifica infatti: “Si precisa, inoltre, che l’ipotesi sopra considerata è differente rispetto all’ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti. In tale caso, infatti, il lavoratore non si avvale dell’assenza per congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa, ma si limita a proseguire l’attività o le attività già in essere al momento della richiesta di congedo.”
E’ chiaro dunque come non è perciò possibile intraprendere una nuova attività. E che dire, allora, della lavoratrice plurioccupata “mista” che svolge un lavoro dipendente part-time e ha poi una partita iva da libera professionista?
INPS non dice nulla a riguardo, ma andando per esclusione, in via interpretativa, la lavoratrice neo mamma in possesso di partita iva potrebbe continuare a svolgere la libera professione, quando questa fosse preesistente . Discorso diverso sarebbe invece il caso in cui avviasse una attività da libera professionista durante la maternità.