Rinnovo Assegno di Inclusione 2026: cosa succede davvero nel primo mese di pagamento?

Redazione

19 Febbraio 2026

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Dal 2026 il rinnovo dell’Assegno di Inclusione non prevede più il famoso mese di stop tra la fine dei primi 18 mesi e l’inizio del nuovo ciclo da 12 mesi. In cambio, però, la prima mensilità del rinnovo non viene pagata per intero, ma solo al 50 per cento dell’importo spettante.

Il punto chiave è questo: hai sempre diritto alla mensilità del mese in cui presenti la domanda di rinnovo, che viene erogata a metà del mese successivo. Mentre alla fine di quello stesso mese ti arriva il primo pagamento “pieno” del nuovo ciclo. Dal mese ancora dopo, il calendario ADI torna regolare, con ricariche a fine mese come di consueto.

Questo schema si applica a tutti, ma con effetti pratici leggermente diversi a seconda di quando presenti la domanda di rinnovo.

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Caso 1: rinnovo presentato nel 18° mese di ADI

Nel primo scenario presenti la domanda di rinnovo nel mese stesso dell’ultima ricarica dei 18 mesi, cioè durante il 18° mese di Assegno di Inclusione. In pratica continui a percepire normalmente l’ultima mensilità del primo ciclo e, nel frattempo, chiedi il rinnovo per i successivi 12 mesi.


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Con questa tempistica, non resti mai senza ricariche. Succede infatti quanto segue:

  • Ricevi l’ultima mensilità INPS “normale” dei 18 mesi alla solita data di fine mese (ad esempio gennaio 2026)
  • Presenti la domanda di rinnovo nello stesso mese (sempre gennaio 2026)
  • Circa a metà del mese successivo (febbraio 2026) ti viene accreditata la prima ricarica al 50%, collegata al mese in cui hai presentato il rinnovo
  • Alla fine dello stesso mese (febbraio 2026) ricevi invece la prima mensilità piena del nuovo ciclo di 12 mesi, riferita appunto al mese in questione (febbraio).

In sintesi, se rinnovi nel 18° mese, la prima ricarica al 50% arriva già dopo circa 15 giorni, e la prima ricarica piena alla fine del mese successivo. Non hai un “buco” senza assegno, ma solo una fase di passaggio in cui l’importo si riduce a metà per la prima mensilità del rinnovo.

Caso 2: rinnovo presentato il mese dopo la fine dei 18 mesi

Nel secondo scenario aspetti e presenti la domanda nel mese successivo alla fine dei 18 mesi, quindi dopo che l’ultima mensilità è già stata pagata e hai trascorso un mese intero senza ricariche.

Qui il meccanismo della mensilità dimezzata viene usato per compensare, almeno in parte, il fatto che sei rimasto un mese senza ADI. Lo schema, semplificando, è questo:

  • Finisci i 18 mesi (esempio: ultima ricarica a dicembre)
  • Non ricevi nulla nel mese seguente (esempio: gennaio)
  • Presenti la domanda di rinnovo in quel mese “vuoto” (gennaio)
  • Nel mese successivo alla domanda (esempio: febbraio) ti arrivano due ricariche: una a metà mese, pari al 50% dell’importo, riferita al mese in cui hai presentato il rinnovo, una a fine mese, con l’importo pieno del nuovo ciclo.

Quindi se rinnovi il mese dopo l’ultima ricarica, prendi due ricariche entrambe nel mese successivo: una al 50% a metà mese e una al 100% a fine mese. Questo serve ad alleviare l’effetto di essere rimasto un mese intero senza assegno.

Dal secondo mese di rinnovo: ritorno alla normalità

In entrambe le situazioni, il principio non cambia: la mensilità del mese in cui presenti il rinnovo ti spetta sempre, ma in forma dimezzata e pagata con qualche settimana di ritardo, a metà del mese successivo. La parte “piena” riparte con il pagamento di fine mese, che avvia il nuovo ciclo di 12 mensilità.

Dal secondo mese di rinnovo in poi, non ci sono più dimezzamenti: l’Assegno di Inclusione torna ad essere pagato per intero a fine mese, fino alla nuova scadenza annuale.