Dal 2026 il rinnovo dell’Assegno di Inclusione non prevede più il famoso mese di stop tra la fine dei primi 18 mesi e l’inizio del nuovo ciclo da 12 mesi. In cambio, però, la prima mensilità del rinnovo non viene pagata per intero, ma solo al 50 per cento dell’importo spettante.
Il punto chiave è questo: hai sempre diritto alla mensilità del mese in cui presenti la domanda di rinnovo, che viene erogata a metà del mese successivo. Attenzione però: la domanda di rinnovo può essere presentata solo a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento dell’ADI, come chiarito dall’INPS nel messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026. Questo schema si applica a tutti, ma con effetti pratici leggermente diversi a seconda di quando presenti la domanda di rinnovo.
Caso 1 (da evitare): rinnovo presentato nel 18° mese di ADI
Nel primo scenario presenti la domanda di rinnovo nel mese stesso dell’ultima ricarica dei 18 mesi, cioè durante il 18° mese di Assegno di Inclusione. Fino a qualche mese fa, nella pratica questa modalità veniva spesso accolta, ma il nuovo messaggio INPS del 22 luglio 2026 ha cambiato le regole del gioco.
L’INPS ha infatti ricordato che i nuclei familiari con una domanda ADI “terminata” possono presentare la richiesta di rinnovo esclusivamente a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto, corrispondente alla diciottesima mensilità per le domande iniziali o alla dodicesima mensilità in caso di rinnovo. Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate nell’ultimo mese di fruizione della domanda “terminata” non potranno essere elaborate con esito positivo.
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Tradotto in pratica: se presenti il rinnovo nel 18° mese (subito dopo l’ultima ricarica), oggi rischi seriamente che la tua domanda venga rigettata o non lavorata con esito favorevole. Per evitare problemi, conviene seguire lo schema corretto:
- Finisci i 18 mesi o 12 mesi (esempio: ultima ricarica a luglio)
- Nel mese successivo (esempio: agosto) presenti la domanda di rinnovo, come indicato dall’INPS
- Nel mese dopo ancora (esempio: settembre) ti arrivano due ricariche: una a metà mese, pari al 50% dell’importo, riferita al mese in cui hai presentato il rinnovo, e una a fine mese, con l’importo pieno del nuovo ciclo.
Caso 2 (corretto): rinnovo presentato il mese dopo la fine dei 18 mesi
Nel secondo scenario, quello corretto, aspetti e presenti la domanda nel mese successivo alla fine dei 18 mesi.
Qui il meccanismo della mensilità dimezzata viene usato per compensare, almeno in parte, il fatto che sei rimasto un mese senza ADI. Lo schema, semplificando, è questo:
- Finisci i 18 mesi o 12 mesi (esempio: ultima ricarica a luglio)
- Non ricevi nulla nel mese seguente (esempio: agosto)
- Presenti la domanda di rinnovo in quel mese “vuoto” (agosto)
- Nel mese successivo alla domanda (esempio: settembre) ti arrivano due ricariche: una a metà mese, pari al 50% dell’importo, riferita al mese in cui hai presentato il rinnovo, una a fine mese, con l’importo pieno del nuovo ciclo.
Quindi se rinnovi il mese dopo l’ultima ricarica, prendi due ricariche entrambe nel mese successivo: una al 50% a metà mese e una al 100% a fine mese. Questo serve ad alleviare l’effetto di essere rimasto un mese intero senza assegno.
Dal secondo mese di rinnovo: ritorno alla normalità
In sintesi, la mensilità del mese in cui presenti il rinnovo ti spetta sempre, ma in forma dimezzata e pagata con qualche settimana di ritardo, a metà del mese successivo. La parte “piena” riparte con il pagamento di fine mese, che avvia il nuovo ciclo di 12 mensilità.
Dal secondo mese di rinnovo in poi, non ci sono più dimezzamenti: l’Assegno di Inclusione torna ad essere pagato per intero a fine mese, fino alla nuova scadenza annuale.
Per dovere di cronaca, ricordiamo che già a febbraio 2026 l’INPS avev chiarito un punto cruciale sul rinnovo ADI attraverso il messaggio numero 640 del 23 febbraio 2026. L’Istituto scriveva infatti che “i nuclei familiari beneficiari dell’ADI possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo mese in caso di rinnovo)”. Ora l’ultimo messaggio del 22 luglio 2026 conferma ulteriormente questo meccanismo.
