Sanzioni e sospensioni ADI: operano per tutto il nucleo? Se ADI viene sospeso, vengono sospese tutte le carte individualizzate? Una domanda che spesso ci è stata posta dai nostri utenti. Ecco la risposta.
Sanzioni e sospensioni ADI: cosa succede in caso di carte individuali?
Nel caso di sospensione del sussidio, per (ad esempio) mancata presentazione ai servizi sociali da parte degli attivabili al lavoro (entro 60 giorni dalla sottoscrizione del PAD individuale), la sospensione opera per in nucleo nel suo insieme, e anche in caso di carte individualizzate.
Facciamo un esempio: un nucleo composto da 2 over 60 e un figlio 25enne, che quindi risulta nella fascia degli occupabili. Se il figlio non sottoscrive il PSP coi Centro per l’impiego, ADI viene sospeso. Prima di compilare il PSP dovrà aver sottoscritto il Patto di attivazione digitale individuale, presente sulla piattaforma SIISL. Trascorsi 60 giorni senza che si sia presentato ai centri per l’impiego, la domanda viene sospesa.
A specificarlo, sono le stesse fonti governative: “Si precisa che sia nei casi di sospensione che di decadenza, la sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, anche in caso di possesso di diverse carte ADI”.
Come per gli occupabili, anche i non occupabili ma che sono tenuti a firmare i PAIS vale lo stesso identico discorso.
Infatti, i componenti che non sono tenuti ad obbligo di attivazione lavorativa (con definizione del PSP) o sociale (con definizione del PaIS) devono a presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o gli istituti di patronato per dare conferma della loro condizione e verificare la sussistenza delle cause di esonero. In caso di mancata presentazione, va ad operare la sospensione dal beneficio.
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Sono però esonerati dai controlli coloro che:
- hanno una età pari o al di sopra dei 60 anni;
- sono affetti da disabilità;
- sono vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione
Occorre però distinguere poi tra decadenza e sospensione. Vediamo perché.
Sospensione e decadenza: come operano?
La mancata presentazione per la sottoscrizione dei patti, scrive URP online viene: “rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi. La sospensione può essere sanata con la comunicazione di avvenuta presentazione. Nei casi di sospensione, infatti, il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, con la registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi”
Diverso discorso vale invece per la decadenza, il beneficio non può essere richiesto se non trascorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.