Visita medica obbligatoria: quando va fatta a seguito di lunga assenza del lavoratore e perché è necessaria? La risposta della CE.
La Commissione Europea ha infatti recentemente chiarito che l’obbligo da parte dei datori di lavoro di verificare la continua idoneità al lavoro si applica solo ai dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria: cosa è?
In particolare, la Commissione Europea ha sintetizzato il quadro normativo nel proprio Memorandum, precisando che l’articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 definisce la “sorveglianza sanitaria” come segue: “Il datore di lavoro deve tutelare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai rischi professionali e alle modalità di svolgimento delle attività lavorative. “
L’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attribuisce responsabilità organizzative e gestionali ai datori di lavoro privati e ai dirigenti pubblici. Essi hanno l’obbligo “di nominare un medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria”
Visita medica obbligatoria: il ruolo dei datori di lavoro
“Tenendo conto della loro capacità e condizione rispetto alla salute e alla sicurezza” il datore di lavoro deve inoltre: “Garantire che ai dipendenti sotto monitoraggio sanitario non siano assegnati a compiti specifici senza essere sottoposti a una valutazione di idoneità prescritta”.
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In poche parole, il datore deve verificare che il lavoratore sia in grado di tornare a lavoro e di riprendere le mansioni cui era preposto.
Per questo motivo, prima del rientro a lavoro, è necessaria una visita medica che attesti le condizioni di salute psicofisiche del lavoratore.
Ma quando deve essere eseguita la visita al rientro dopo lunga malattia? La vista deve essere eseguita “prima del rientro al lavoro dopo un’aspettativa per motivi di salute non inferiore a 60 anni”. Per confermare l’idoneità alla posizione”, come da sentenza.
L’ordinanza per i dipendenti in rientro da lunga malattia
La sentenza della Corte di Cassazione. Lav., 27 marzo 2020, n. N. 7566 prevede che venga emessa un’ordinanza specifica per i dipendenti che rientrano in azienda dopo un’aspettativa lunga oltre 60 giorni o più per motivi di salute. Tale ordinanza deve attestare la possibilità di ripresa del lavoro, previa visita medica.
Durante la visita, vengono effettuati, sulla base delle mansioni da svolgere affidate al lavoratore, “test di compatibilità” volti a determinare se il dipendente può essere riaccolto sul posto di lavoro senza compromettere o mettere in pericolo la sua integrità psicofisica.
La Commissione rileva, infine, che solo i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria saranno sottoposti alla visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), per verificare l’idoneità alle attività già svolte.