ADI e convocazione dei servizi sociali: è di pochi giorni fa la notizia dell’inizio delle convocazioni dei servizi sociali per l’assegno di inclusione. Nel frattempo, però, fra i percettori pare regnare la confusione circa l’ammissibilità al sussidio per “condizioni di svantaggio”. Cerchiamo, in parole semplici, di venirvi in aiuto.
ADI e convocazione dei servizi sociali: le differenze con RdC
Abbiamo partecipato per voi ad una Webinar di aggiornamento sulle direttive ministeriali per l’ADI. In particolar modo, vogliamo concentrarci ora sui punti che riguardano l’erogazione del sussidio a quella fetta di popolazione che versa in “condizioni di svantaggio“.
Su tali condizioni, nonostante i chiarimenti sui soggetti che sono riconosciuti come meritevoli di tutela da parte dei servizi sociali (di cui abbiamo parlato qui) vi è ancora troppa confusione. Chiariamo alcuni punti.
Posto che i soggetti in condizioni di svantaggio sono solo quelli citati dall’articolo sopra indicato in link, INPS chiarisce che vi sono delle fondamentali differenze tra i soggetti presi in carico secondo i vecchi parametri RdC, e i soggetti presi in carico con ADI.
Nello specifico, abbiamo infatti avuto modo di verificare come la mera situazione di svantaggio economico non è più sufficiente a qualificare il richiedente come persona che versa in condizioni di svantaggio. Tale presupposto che con RdC bastava da solo a rendere idoneo al sussidio il richiedente, ora non è più sufficiente.
Per potersi ritenere un soggetto in condizione di svantaggio, deve trattarsi infatti di un individuo che vive precise e specifiche condizioni di disagio economico e sociale di una certa gravità, quali, a puro titolo esemplificativo:
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- persone che sono state in cura per tossicodipendenza;
- soggetti senza fissa dimora o che vivono ai limiti della povertà;
- ex pazienti psichiatrici;
- etc… (leggi la lista completa qui)
Come è facile immaginare dagli esempi sopra riportati, la sola situazione di svantaggio economico non basta, da sola, a giustificare la presa in carico da parte dei servizi sociali.
Precisiamo, però, che per alcuni soggetti che erano stati presi in carico con RdC, potrebbero ancora sussistere le condizioni per venir presi in carico dai servizi sociali: questo, però, solo a condizione che il soggetto già preso in carico con RDC sia ad oggi un soggetto che comunque rientra nelle nuove platee sopra riportate.
Ora, posto che quindi deve trattarsi di persone che devono essere in possesso di una certificazione che attesti la loro effettiva problematica, vi è un altro ulteriore punto importante.
ADI e attestazione di fragilità
Le persone che, ad esempio, sono state in cura presso istituti psichiatrici, centri di recupero, etc, devono essere in possesso dell’attestazione dell’Ente che dia conferma del loro effettivo stato di disagio. Ma non solo.
Non può infatti trattarsi di Enti o strutture privati: non è ammessa la attestazione/certificazione da parte del privato, ovvero da soggetti privati accreditati. Questo significa pertanto che l’attestazione può essere rilasciata SOLO da enti pubblici.
PAD e scadenze: ecco entro quando presentarsi
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD vi è la chiamata da parte dei servizi sociali. Chi è occupabile, entro 60 giorni deve sottoscrivere con il centro per l’impiego il Patto di servizio personalizzato.
Sempre gli occupabili, dovranno presentarsi ogni 90 giorni ai servizi, per la rendicontazione delle attività seguite.
Gli inoccupabili parteciperanno invece alle attività per l’inclusione sociale: anche loro, ogni 90 giorni, dovranno presentarsi ai servizi per rendicontare le attività cui hanno preso parte.
In ogni caso, si sottolinea come vi è la possibilità di prorogare provvisoriamente il termine di 60 giorni (intercorrente tra la chiamata e la sottoscrizione del patto di servizio con il centro per l’impiego) in 120 giorni. Ma su questo, ancora nulla di certo.
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Ma se io sto bene così dedicandomi al miei hobby, perché devo fare il percorso sociale.