ADI e gravidanza: è possibile accedere all’assegno di inclusione prima della nascita del bambino? Alcuni sussidi, come ad esempio l’Assegno Unico, aprono la possibilità di fare richiesta già da settimo mese di gravidanza. E’ così anche per ADI?
ADI e gravidanza
A differenza dell‘AUU, che è possibile richiedere già dal settimo mese di gravidanza, per il quale vengono addirittura corrisposti gli arretrati dal settimo mese di gravidanza, non può dirsi lo stesso per l’assegno di inclusione.
Seppure infatti i genitori con figli minori possono avanzare richiesta per l’AUU, il minore in questione deve essere già nato. E’ solo a seguito della nascita del piccolo che è possibile invece avanzare richiesta per l’ADI.
Come sappiamo, ADI si rivolge a nuclei familiari con:
- minori;
- over 60;
- disabili;
- donne vittime di violenza;
- soggetti svantaggiati.
E’ chiaro dunque come la nascita di un figlio, in presenza ovviamente dei requisiti richiesti, fa nascere in capo al richiedente il diritto di ottenere ADI. Tuttavia, tale diritto non opera durante la gravidanza, nemmeno nel trimestre finale, rendendosi invece necessario prima che il nascituro sia dato alla luce.
Si dovrà quindi attendere la nascita del piccolo, e dopo aver registrato il suo codice fiscale, sarà possibile chiedere l’assegno di inclusione.
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ADI e neonato: la procedura
Una volta che quindi il piccolo sarà nato e riconosciuto, potremo chiedere l’assegno di inclusione. Il piccolo dovrà essere in possesso di Codice fiscale con tessera sanitaria, affinché sia possibile registrare il suo C.F all’interno della procedura di domanda per l’assegno di inclusione.
Il codice fiscale viene assegnato automaticamente al momento della registrazione della nascita, quando i genitori si recano all’anagrafe: “Il codice fiscale viene attribuito dai Comuni ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria”, specifica l’Agenzia. Dopo di che, i dati vengono così trasmessi all’ Agenzia delle Entrate, che provvederà a generare la tessera sanitaria.
Solitamente il Codice Fiscale viene rilasciato immediatamente in formato cartaceo. Per la tessera, invece, quest’ultima viene spedita successivamente al proprio indirizzo di residenza dopo circa 1 mese. La Tessera sanitaria è, dal 2011, diventata infatti un tutt’uno con il CF, quindi la procedura suddetta sarà valida per ottenere il codice fiscale-tessera sanitaria in questione.
Nel caso di neonati, però, la tessera ha validità di 1 anno e non 6. Dopo di che, la nuova tessera sanitaria con validità classica di sei anni verrà predisposta e spedita presso la residenza quando il piccolo verrà registrato all’ASL di competenza.