Agevolazioni assunzioni donne: ottime notizie per chi assume donne con l’agevolazioni per le assunzioni di donne svantaggiate, dal 1° settembre il bonus assunzioni raddoppierà. Si torna all’originario sgravio al 100%, anziché al 50%.
A volerlo è stato il decreto Coesione, che ha perciò varato un nuovo sgravio contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate.
Agevolazioni assunzioni donne svantaggiate: come funziona?
Le agevolazioni per l’assunzione di donne svantaggiate consistono in uno sgravio fiscale per il datore di lavoro. A rientrare nell’accezione di “donne svantaggiate” sono:
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’UE;
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego da almeno 24 mesi
L’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assume a tempo indeterminato una donna svantaggiata è da intendersi entro un limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice.
Ora, l’incentivo è stato rinnovato. Se si era inizialmente assistito alla possibilità di un dietrofront, con uno sgravio che si fermava al 50%, il decreto Coesione ha ribaltato le carte in tavola, anche se non ha valenza retroattiva: infatti, è valido solo per le assunzioni che verranno effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Il periodo di massima durata è di 24 mesi.
Lo sgravio, per essere fruito, deve necessariamente comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
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Chi può richiedere l’agevolazione per donne svantaggiate?
Possono richiedere l’agevolazione tutti i datori di lavori privati, inclusi quelli del settore agricolo. Sono escluse, invece, le Pubbliche amministrazioni.
Nello specifico, sono inclusi tra i beneficiari, oltre ai lavoratori del settore agricolo e privato:
- enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari in enti pubblici economici;
- enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, purché tale capitale sia pubblico;
- ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato,
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Come richiedere il bonus assunzioni donne?
Per richiedere le agevolazioni per donne svantaggiate, l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro dovranno trasmettere la domanda in via telematica tramite il portale web dell’Istituto dopo autenticazione tramite SPID, CIE o CNS, accedendo alla propria area personale.
In particolar modo, il datore di lavoro dovrà scaricare e compilare il modulo presente nel proprio cassetto previdenziale, denominato “istanza online 92-2012”.
Assunzioni donne svantaggiate e parità di genere: quali differenze?
Il bonus assunzioni donne svantaggiate è un esonero contributivo che, a seconda delle leggi di bilancio annuali, oscilla tra il 50% ed il 100%.
Diverso discorso vale invece per l’esonero contributivo per la parità di genere: quest’ultimo consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari all’1%, e nel un limite massimo di 50.000 euro annui, per quei datori di lavoro che assumono donne nella loro azienda in virtù della promozione della parità di genere.
Non si tratta dunque di donne svantaggiate che devono rispondere a determinati requisiti, ma semplicemente di promozione delle “quote rosa” all’interno dell’azienda.
Per potere però fruire dell’esonero contributivo della parità di genere non è sufficiente però assumere delle donne, ma anche comprovare la parità di trattamento di queste ultime rispetto ai colleghi di sesso maschile.
L’Inps ha infatti specificato che la domanda deve riportare:
- la retribuzione media mensile globale;
- la certificazione di parità di genere rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, che riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento