Animali in condominio, la legge
Secondo il nuovo articolo 1138 del codice civile, il regolamento di condominio non può in alcun modo vietare il possesso, o la semplice detenzione, di animali domestici in casa o all’interno del condominio stesso. Vige dunque la libertà di scelta, anche se non tutto è come sembra. Perché può anche sussistere un divieto imposto dal regolamento contrattuale, che può infatti contenere divieti specifici e una volta accettato dalle parti in causa diventa vincolante.
La nuova norma è nata dalla considerazione del rapporto che dovrebbe esistere tra persone e animali, come espressione dei più generali diritti inviolabili sanciti dall’articolo 2 della Costituzione italiana. Anche se l’habitat naturale dell’animale domestico non è il condominio, è quindi possibile una convivenza serena e pacifica con le persone, basata però sul rispetto che i padroni degli animali devono avere delle più elementari regole della collettività condominiale.
L’assemblea condominiale ha in ogni caso la facoltà di decidere circa l’uso degli spazi o dei servizi comuni da parte dei proprietari di animali, così come sul comportamento che va tenuto all’interno del condominio. In tal senso, infatti, va ricordato che lasciare libero un animale, custodirlo senza cautela, oppure affidarlo a persona inesperta, costituisce un reato penalmente sanzionato dall’articolo 672 del Codice penale.
L’abbaiare continuo del cane
L’abbaiare del cane, se fastidioso e continuato nel tempo, presenta gli estremi per diventare reato all’interno del condominio. Può essere inteso, difatti, come una fastidiosa immissione di rumore su cui la legge, secondo l’articolo 844 del Codice civile, permette di intervenire se le immissioni di rumore superano i limiti di tollerabilità consentiti, con riguardo anche alle condizioni dei luoghi.
Spetta però al giudice interpellato, ovviamente, l’assunzione di eventuali provvedimenti, come ad esempio:
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- allontanamento del cane, o altro animale domestico, dal condominio in questione
- affidamento a centri specifici
- condanna al risarcimento da comminare a colui che aveva l’obbligo di cura e sorveglianza sull’animale
Inoltre, l’articolo 659 del Codice penale sanziona chi non impedisce strepiti di animali e disturba le occupazioni o il riposo delle persone, con la pena possibile dell’arresto fino a tre mesi, oppure dell’ammenda fino a 309 euro.
Il divieto di accesso alle aiuole
L’assemblea condominiale può, in linea di massima, decretare un divieto di accesso alle aiuole per i cani (o altri animali) che vivono nel condominio. Va infatti considerata la funzionalità tipica delle aiuole stesse, cioè quella di migliorare il decoro architettonico del condominio, non quella di servire come spazio per cani o altri animali domestici. Tutto dipende, quindi, dalle singole scelte prese di comune accordo tra gli abitanti del condominio, in sede di assemblea.
Cosa può fare il Giudice di pace
Nel caso di controversie legate al rumore molesto degli animali in un condominio, è possibile anche rivolgersi a un Giudice di pace. Il Giudice, tuttavia, può intervenire solamente nelle cause tra proprietari e detentori di immobili a uso abitativo. Se invece le immissioni di rumore dell’animale, come può accadere, provengono da immobili con destinazione commerciale, il Giudice di pace non ha alcun potere di intervento.