Assegno di inclusione e condizioni di svantaggio: chi sono i soggetti rientranti nella categoria delle persone in condizioni di svantaggio secondo INPS? E tale condizione va in un qualche modo attestata? Di recente, INPS ha chiarito che i soggetti in condizione di svantaggio presenti nella circolare n. 105 del 16-12-2023, devono essere sottoposti al controllo delle autorità preposte, che prepareranno una dichiarazione attestante la condizione di svantaggio inoltrata poi a INPS.
Assegno di inclusione e condizioni di svantaggio: lista dei soggetti
I soggetti svantaggiati rientrano, insieme a over 60, nuclei con minori e nuclei con disabili, tra coloro che hanno diritto all’Assegno di inclusione.
A tal proposito, INPS ha fornito un chiarimento riguardo le categorie precise che sono riferibili a una condizione di “svantaggio”. Si tratta, nello specifico, di persone:
- con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari; ex degenti in ospedali psichiatrici;
- affette da certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare o che vengono inserite in percorsi appositi;
- con problematiche relative a dipendenze da alcol, stupefacenti, gioco, inserite in programmi di riabilitazione
- vittime di tratta, di esseri umani, inserite in programmi di protezione;
- vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari o soggiornanti in case di rifugio protette;
- affette da specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di alloggi di emergenza;
- ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna;
- persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, che versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, come definite all’articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, che vivono in dormitori o in sistemazioni di fortuna, o che fruiscono di strutture di accoglimento notturno;
- che sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, ma che non dispongono di una soluzione abitativa;
- neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, e la cui famiglia è stata destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale.
Cosa è la dichiarazione resa dai “soggetti pubblici competenti”
I “soggetti pubblici competenti” sono i servizi sociali, o in generale le autorità preposte a controllare che il richiedente versi in una reale ed oggettiva condizione di svantaggio secondo i parametri e le categorie sopra indicate. Il soggetti pubblico competente è, nello specifico, chi “segue la persona nel suo percorso sociale, sanitario o sociosanitario”.
A puro titolo esemplificativo, riportiamo qui alcuni possibili soggetti pubblici competenti:
- una struttura protetta, per le donne che sono vittime di violenza,
- gli assistenti sociali, nel caso di giovani tra i 18 ed i 21 anni che sono stati allontanati da casa. ,
- una struttura di recupero per tossicodipendenti,
- una casa di cura per coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici
Coloro che rientrano tra le platee sopra descritte, dovranno infatti ottenere la firma della struttura che li ha in carico, che attesti le loro reali condizioni di svantaggio. L’attestazione è presente in un modulo, che andrà firmato e timbrato dalla struttura cui il soggetto appartiene.
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FAQ
Quando riceverò la mia ricarica ADI?
Ieri è stata data comunicazione ufficiale che le ricariche per l’assegno di inclusione inizieranno a essere erogate il 26 gennaio 2024, per coloro la cui domanda risulterà accolta al 7 di gennaio.
Per chi invece vedrà accogliersi la domanda dal giorno 8 in poi, la prima ricarica verrà erogata il 15 febbraio, per il mese di gennaio; il 27 febbraio per il mese di febbraio. Da febbraio in poi, la ricarica verrà erogata il 27 di ogni mese, salvo che il 27 non sia un festivo, e dunque la data potrebbe subire variazioni.
Modello ADI-com: come caricarlo?
Non è possibile, al momento, caricare il modello ADI-com, probabilmente per malfunzionamenti sulla piattaforma.
Chi ha diritto all’assegno di inclusione?
Le persone con disabilità; i nuclei con minorenni; chi ha almeno 60 anni di età, e chi versa in condizione di svantaggio hanno diritto all’Assegno di inclusione.