Assegno di inclusione e immobili: quale il rapporto tra loro? L’assegno di inclusione rimpiazzerà definitivamente il Reddito di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024, e sarà destinato a quelle famiglie in cui sia presente almeno un minore, un over 60 o un disabile. Ma vi sono degli ulteriori requisiti per potervi rientrare, tra cui quelli relativi al patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Oggi, nello specifico, andremo ad analizzare quali sono i requisiti immobiliari relativi all’ADI.
Assegno di inclusione e immobili: una definizione di patrimonio immobiliare
Innanzitutto, è necessario dare una definizione di patrimonio immobiliare. Il patrimonio immobiliare è la somma del valore dei fabbricati e dei terreni posseduti da ciascun componente del nucleo famigliare al 31 dicembre dell’anno precedente.
E’ l’art. 812 del Codice Civile a stabilirne la definizione: “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione”.
Ovviamente, tolti il suolo, le sorgenti ed i corsi d’acqua, così come gli alberi, la definizione tecnica di immobile relativa al patrimonio di un individuo ricomprende:
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- terreni edificabili o agricoli;
- garage, capannoni ed altri edifici;
- immobili residenziali;
- immobili commerciali;
- immobili con qualsiasi destinazione di utilizzo che siano di proprietà di un soggetto.
Il patrimonio immobiliare di un individuo è determinante ai fini ISEE e ai fini del computo delle tasse dovute allo Stato.
Patrimonio immobiliare: come si calcola?
Il calcolo del patrimonio immobiliare è semplice: basta solo sommare i valori dei vari immobili, tenuto conto di:
- quanto stabilito ai fini dell’IMU, per quegli immobili su suolo italiano;
- quello che viene definito ai fini IVIE, nei casi di immobili situati all’estero.
Assegno di inclusione e immobili: quali sono i limiti?
Ora, come sappiamo, l’assegno di inclusione è riservato a coloro il cui ISEE non superi i 9,360 euro annui, e che nel loro nucleo abbiano:
- un minorenne
- un over 60
- un disabile
Quanto al rapporto tra assegno di inclusione e immobili, il patrimonio immobiliare non deve superare i 30mila euro, fatta eccezione per la sola prima casa, il cui valore immobiliare, comunque, non deve superare i 150mila euro.
Nello specifico, la norma di legge prevede espressamente che al fine di poter percepire l’assegno, è necessario “un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000″.
Va ricordato anche che tale limite, in relazione invece alla percezione della Pensione di cittadinanza, non deve superare i 10mila euro.
Calcolo valore IMU della casa di abitazione
Abbiamo detto nel precedente paragrafo che il valore della casa di abitazione viene determinato secondo i parametri IMU. Ma quali sono e quale è, nello specifico, il rapporto tra assegno di inclusione e immobili?
Vediamo insieme, in maniera semplificata, cosa si intende.
Il valore della rendita catastale viene calcolato secondo i seguenti parametri:
- il valore della rendita catastale;
- il coefficiente di categoria catastale;
- l’aliquota fissata dal Comune;
- la quota di possesso;
- riduzioni ed agevolazioni fiscali IMU (eventuali).
Ai fini del calcolo, suggeriamo di fare ricorso a un professionista.