L’Assegno di Maternità dei Comuni è una misura economica di sostegno a base locale, riservata alle madri che non beneficiano di altre indennità di maternità. Introdotto dalla Legge 448/1998 (art. 66), questo assegno rappresenta un aiuto importante per le donne che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e che non sono tutelate da altri strumenti previdenziali, come quelli previsti per le lavoratrici dipendenti o autonome.
Assegno di maternità dei comuni e ADI sono compatibili?
Dal momento che l’assegno di maternità dei Comuni non è compatibile con altre misure di indennità di maternità, si può tranquillamente affermare che è invece compatibile con ADI, in quanto non si tratta di una indennità di maternità. Questo a patto, ovviamente, di rispettare le soglie di reddito per esso previste.
Assegno di maternità dei comuni: requisiti
L’assegno può essere richiesto da:
- madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno valido.
- adottanti o affidatarie preadottive, anche in casi di adozione nazionale o internazionale.
- donne disoccupate o che non hanno versato contributi sufficienti per ricevere un’indennità di maternità dall’INPS o da altro ente previdenziale.
Si ricorda che anche i padri possono accedere all’assegno in casi specifici (es. decesso della madre o abbandono del figlio).
Requisiti economici assegno maternità
Per poter ottenere l’assegno, la richiedente deve avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a una soglia stabilita ogni anno dalla legge, ovvero, al momento fissata in 19.185,13 euro.
A quanto ammonta l’assegno di maternità dei comuni?
L’importo dell’assegno è aggiornato annualmente in base all’inflazione. Per il 2025 l’assegno ammonta a 2.037 euro, erogati in cinque mensilità da 407,40 euro ciascuna
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L’assegno: le incompatibilità
Non è compatibile con altre indennità di maternità erogate dall’INPS o da datori di lavoro (es. lavoratrici dipendenti).
È compatibile con altre misure assistenziali come il reddito di cittadinanza (nei limiti ISEE previsti) o l’Assegno di Inclusione (ADI), purché non si superino le soglie reddituali richieste.
Come fare domanda
La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione). Si presenta al Comune di residenza, spesso tramite portali online o sportelli sociali. Sono necessari i seguenti documenti:
- documento d’identità
- attestazione ISEE in corso di validità
- eventuale permesso di soggiorno (per cittadine non comunitarie)
- codice fiscale del richiedente e del minore
Tempi di erogazione
Dopo l’accettazione della domanda da parte del Comune, l’INPS provvede al pagamento sul conto indicato dal beneficiario. I tempi variano, ma in genere si va da 30 a 90 giorni dalla presentazione della domanda completa.