Assegno di maternità dello Stato: come funziona il contributo economico statale

Francesca Ereddia

13 Febbraio 2025

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L’assegno di maternità  dello Stato è un contributo economico statale che viene erogato alle donne che hanno appena avuto un figlio.
Nello specifico, l’assegno di maternità dello Stato è  rivolto a quelle donne che hanno effettuato lavori discontinui.
Esso spetta anche quando la mamma si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza, a patto che abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino.
Tale misura è stata introdotta per aiutare le famiglie nelle spese che inevitabilmente incombono quando vi è un nuovo membro in arrivo.
Ma come funziona, quali sono gli importi e come si presenta domanda?

Importi e quando spetta

L’assegno è sottoposto a un importo variabile, sulla base del reddito della mamma e del numeri degli altri figli.  Viene corrisposto per:

  • nascite
  • affidamenti preadottivi
  • adozioni senza affidamento

L’ importo massimo mensile dell’assegno è di 407,40 euro per cinque mesi, per un totale di 2.037 euro complessivi, a condizione che l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.382,90 euro. L’assegno viene rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

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Assegno di maternità dello Stato: a chi spetta?

L’assegno spetta a tutte le donne che hanno avuto un figlio e che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità. O che comunque, beneficiano di un trattamento economico di maternità ma di importo inferiore, quindi l’assegno viene corrisposto a titolo di integrazione e solo nella quota differenziale.
In merito agli altri trattamenti economici per la maternità, L’assegno di maternità dello Stato non è cumulabile con l’assegno di maternità dei comuni, né con l’indennità di maternità.

Quanto ai minori in adozione o affido, essi non devono avere superato i 6 anni di età al momento dell’avvenuta adozione o dell’affido.

Per poterlo ottenere, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure comunitaria con residenza in Italia o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno CE;
residenza in Italia del richiedente al momento della nascita, affido o adozione;
• l’aver almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia (o in Italia in caso di adozione internazionale);
se madre che ha smesso di lavorare durante la gravidanza, anche per dimissioni volontarie: almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti al parto.


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Come presentare domanda per l’assegno

L’assegno è emesso dall’INPS. Per poterlo ottenere, dunque, è necessario presentare domanda presso l’INPS entro sei mesi dal parto. O comunque entro sei mesi dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido.
La domanda può essere presentata:

  • online, sul sito web dell’INPS
  • chiamando il Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 da rete mobile e chiedendo assistenza per la presentazione della domanda;
  • mediante il supporto dei patronati.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • copia del documento di identità del richiedente (in alternativa, copia del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari);
  • il certificato di nascita del bambino o l’autocertificazione di nascita;
  • attestazione ISEE;
  • autocertificazione in cui si dichiari il rispetto di tutti i requisiti necessari,
  • IBAN sul quale si intende farsi accreditare il sussidio da parte di INPS.