Tale misura è stata introdotta per aiutare le famiglie nelle spese che inevitabilmente incombono quando vi è un nuovo membro in arrivo.
Ma come funziona, quali sono gli importi e come si presenta domanda?
Importi e quando spetta
L’assegno è sottoposto a un importo variabile, sulla base del reddito della mamma e del numeri degli altri figli. Viene corrisposto per:
- nascite
- affidamenti preadottivi
- adozioni senza affidamento
L’ importo massimo mensile dell’assegno è di 407,40 euro per cinque mesi, per un totale di 2.037 euro complessivi, a condizione che l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.382,90 euro. L’assegno viene rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Assegno di maternità dello Stato: a chi spetta?
L’assegno spetta a tutte le donne che hanno avuto un figlio e che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità. O che comunque, beneficiano di un trattamento economico di maternità ma di importo inferiore, quindi l’assegno viene corrisposto a titolo di integrazione e solo nella quota differenziale.
In merito agli altri trattamenti economici per la maternità, L’assegno di maternità dello Stato non è cumulabile con l’assegno di maternità dei comuni, né con l’indennità di maternità.
Quanto ai minori in adozione o affido, essi non devono avere superato i 6 anni di età al momento dell’avvenuta adozione o dell’affido.
Per poterlo ottenere, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana, oppure comunitaria con residenza in Italia o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno CE;
• residenza in Italia del richiedente al momento della nascita, affido o adozione;
• l’aver almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia (o in Italia in caso di adozione internazionale);
• se madre che ha smesso di lavorare durante la gravidanza, anche per dimissioni volontarie: almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti al parto.
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Come presentare domanda per l’assegno
L’assegno è emesso dall’INPS. Per poterlo ottenere, dunque, è necessario presentare domanda presso l’INPS entro sei mesi dal parto. O comunque entro sei mesi dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido.
La domanda può essere presentata:
- online, sul sito web dell’INPS
- chiamando il Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 da rete mobile e chiedendo assistenza per la presentazione della domanda;
- mediante il supporto dei patronati.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia del documento di identità del richiedente (in alternativa, copia del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari);
- il certificato di nascita del bambino o l’autocertificazione di nascita;
- attestazione ISEE;
- autocertificazione in cui si dichiari il rispetto di tutti i requisiti necessari,
- IBAN sul quale si intende farsi accreditare il sussidio da parte di INPS.