Assegno invalidità, quando si rischia la sospensione?

Francesca Ereddia

11 Ottobre 2024

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Assegno invalidità: i casi di sospensione dell’assegno, dalla mancata dichiarazione di attività lavorativa alla cessazione della causa di invalidità.

Assegno di invalidità: quand’è che può essere sospeso?

L’assegno di invalidità può andare, come qualsiasi prestazione assistenziale, incontro a sospensione. L’assegno di invalidità è una prestazione economica, erogata da INPS, che viene erogata nei confronti di lavoratori con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, a causa di malattie o infermità fisiche o mentali.

Ogni tre anni, la persona invalida dovrà rinnovare la prestazione, previa verifica delle sue condizioni di salute.  Solo dopo 3 rinnovi consecutivi la prestazione assume il connotato della permanenza, e l’invalido non è più soggetto a visite periodiche. Tuttavia, l’assegno può essere comunque sospeso in determinati casi. Vediamo quali.

Insussistenza delle condizioni di invalidità

Come dicevamo prima, periodicamente la persona invalida deve sottoporsi a visite di controllo per verificare la sua invalidità. Qualora dalla visita di controllo emergesse che le condizioni psicofisiche del percettore dell’assegno sono migliorate, a quel punto la prestazione viene sospesa.

Mancato invio comunicazione reddituale

Talvolta la sospensione può operare invece per una carenza di documentazione: se i beneficiari non presentano dichiarazione relativa ai loro redditi, la prestazione può essere sospesa.

Sospensione assegno invalidità: mancata visita di controllo

Chi, percependo la pensione di invalidità, non si presenti alle visite di controllo e revisione della prestazione economica, va incontro alla sospensione.

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Quando ingiustificatamente il percettore non si presenti alla visita di revisione e controllo, viene tuttavia data comunicazione che qualora non si presentasse all’INPS entro 90 giorni, avverrà la sospensione del sussidio. Ma quando l’interessato presenta una certificato sanitario o amministrativo a giustificazione della sua assenza,  la sospensione della prestazione non avviene.


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Esempio: per la mia malattia, aggravatasi negli ultimi tempi, sono stato costretto in casa per un decorso di lungo-degenza. In questo caso, non posso materialmente recarmi alla visita di controllo e dovrò presentare a INPS un certificato a riprova di tale circostanza.

Trasferimento all’estero

In caso di trasferimento all’estero, tutte le prestazioni statali, sia assistenziali che previdenziali, (a patto che siano non a carattere contributivo) vengono interrotte. In loro luogo, devono essere erogate quelle previste nello Stato in cui i soggetti risiedono.