Assegno invalidità: i casi di sospensione dell’assegno, dalla mancata dichiarazione di attività lavorativa alla cessazione della causa di invalidità.
Assegno di invalidità: quand’è che può essere sospeso?
L’assegno di invalidità può andare, come qualsiasi prestazione assistenziale, incontro a sospensione. L’assegno di invalidità è una prestazione economica, erogata da INPS, che viene erogata nei confronti di lavoratori con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, a causa di malattie o infermità fisiche o mentali.
Ogni tre anni, la persona invalida dovrà rinnovare la prestazione, previa verifica delle sue condizioni di salute. Solo dopo 3 rinnovi consecutivi la prestazione assume il connotato della permanenza, e l’invalido non è più soggetto a visite periodiche. Tuttavia, l’assegno può essere comunque sospeso in determinati casi. Vediamo quali.
Insussistenza delle condizioni di invalidità
Mancato invio comunicazione reddituale
Talvolta la sospensione può operare invece per una carenza di documentazione: se i beneficiari non presentano dichiarazione relativa ai loro redditi, la prestazione può essere sospesa.
Sospensione assegno invalidità: mancata visita di controllo
Chi, percependo la pensione di invalidità, non si presenti alle visite di controllo e revisione della prestazione economica, va incontro alla sospensione.
Quando ingiustificatamente il percettore non si presenti alla visita di revisione e controllo, viene tuttavia data comunicazione che qualora non si presentasse all’INPS entro 90 giorni, avverrà la sospensione del sussidio. Ma quando l’interessato presenta una certificato sanitario o amministrativo a giustificazione della sua assenza, la sospensione della prestazione non avviene.
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Esempio: per la mia malattia, aggravatasi negli ultimi tempi, sono stato costretto in casa per un decorso di lungo-degenza. In questo caso, non posso materialmente recarmi alla visita di controllo e dovrò presentare a INPS un certificato a riprova di tale circostanza.
Trasferimento all’estero
In caso di trasferimento all’estero, tutte le prestazioni statali, sia assistenziali che previdenziali, (a patto che siano non a carattere contributivo) vengono interrotte. In loro luogo, devono essere erogate quelle previste nello Stato in cui i soggetti risiedono.