L’assegno privilegiato di invalidità (ora noto anche come pensione privilegiata) è uno strumento di supporto economico destinato a persone che hanno subìto un calo della capacità lavorativa a seguito di malattie o infortuni nell’ambito lavorativo, in particolare per la c.d “causa di servizio”, ovvero per infortunio di classi militari e di polizia avvenuti nell’ambito della loro professione.
Si distingue dalla pensione di invalidità specifica per il suo carattere di temporaneità, e per il fatto che la seconda oltre a essere permanente è riservata solo ad alcune categorie di lavoratori. Si distingue inoltre dall’assegno ordinario di invalidità per il fatto che l’assegno privilegiato si rivolge a chi ha subìto tale calo di capacità lavorativa nello svolgimento della sua professione.
Assegno privilegiato di invalidità
Questo assegno una volta era specificamente destinato a compensare i lavoratori che avevano subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale che avesse causato una invalidità permanente. L’obiettivo era quello di fornire un sostegno finanziario immediato e privilegiato, garantendo l’interessato anche contro il fallimento del datore di lavoro (in quel caso, il lavoratore è creditore privilegiato).
L’assegno di invalidità privilegiato è stato dunque per lungo tempo un assegno volto a ristorare il lavoratore della diminutio della capacità lavorativa subita.
Nonostante sia ormai stato abolito, e sostituito con la pensione privilegiata, in molto lo chiamano ancora con il suo vecchio nome.
Ad ogni modo, assegno o pensione (che dir si voglia) esso si distingue altresì dalla pensione di invalidità semplice, che si rivolge a tutti coloro che per qualunque causa (sia essa lavorativa o meno) presentino una riduzione della capacità di lavorare.
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Assegno privilegiato o pensione di privilegio?
Una volta rivolto a tutti i lavoratori, a seguito della riforma, con il Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, furono introdotte modifiche alle prestazioni previdenziali per gli impiegati pubblici e militari.
Il decreto ha abolito l’assegno privilegiato e in suo luogo ha inserito l’erogazione dell’attuale pensione di privilegio.
La pensione di privilegio è riservata a chi ha subito infermità o lesioni per causa di servizio, diventando di fatto un supporto pensionistico riservato alle sole classi di:
- forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- arma dei Carabinieri;
- forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
- corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Il raggio d’azione dell’assegno privilegiato, una volta esteso anche a tutti i dipendenti pubblici, è quindi stato ristretto, limitandolo alle sole forze armate, militari e di polizia.
Modalità di calcolo e durata
L’Assegno (pensione) privilegiato di invalidità viene calcolato in base alla retribuzione del lavoratore prima dell’evento invalidante e tiene conto di specifiche formule previdenziali. Come detto poc’anzi, ha talvolta natura temporanea e può essere permanente se sussistono i criteri di invalidità del lavoratore.
Differenze tra assegno privilegiato di invalidità, pensione di invalidità specifica, e pensione di invalidità
A differenza della pensione di invalidità specifica, riservata solo ad alcuni lavoratori di determinati settori (cantanti lirici, tersicorei, ballerini, lavoratori dello spettacolo) l’assegno privilegiato di invalidità si rivolge a tutti coloro che abbiano subìto una diminuzione della capacità lavorativa per motivi lavorativi.
Chi riceve un assegno privilegiato, dunque, ha subìto menomazioni nell’ambito dello svolgimento della sua professione. La pensione di invalidità, invece, riguarda in maniera generica chiunque abbia avuto una riduzione della sua capacità al di fuori dall’ambito lavorativo.
Infine, la pensione di invalidità specifica, come già accennato, è una pensione riservata solo a determinate categorie di soggetti appartenenti al mondo dello spettacolo come:
- attori di prosa operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
- direttori d’orchestra e sostituiti, Figuranti e indossatori;
- artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
- tersicorei e ballerini.
Assegno di invalidità e assegno privilegiato di invalidità
L’assegno di invalidità ordinario è infine rivolto a lavoratori con capacità lavorativa ridotta, che non hanno accumulato un sufficiente ammontare di contributi per poter ottenere la pensione di invalidità.
Si distingue dall’assegno privilegiato perché l’invalidità può essere derivata da una qualsiasi causa, anche non lavorativa.