Il datore di lavoro può rifiutare l’assunzione categorie protette? Con la Legge n. 68 del 12 Marzo 1999 è stato sancito un obbligo per le aziende pubbliche e private di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette.
La normativa ha come chiaro obiettivo quello di garantire l’inclusione lavorativa delle persone disabili, servizi di sostegno e di collocamento mirato. Il datore di lavoro non può dunque esimersi dall’assunzione di queste categorie, ed è tenuto ad assumere professionisti con disabilità, in percentuale crescente rispetto alle dimensioni dell’azienda.
Obbligo assunzione categorie protette
Il rapporto di assunzione di categorie protette è il seguente:
- 1 lavoratore, se sono presenti da 15 a 35 dipendenti;
- 2 lavoratori (Articolo 1), se sono presenti da 36 a 50 dipendenti;
- 7% del personale occupato (Articolo 1) e 1 lavoratore (Articolo 18) da 51 a 150 dipendenti;
- 7% del personale occupato (Articolo 1) e 1% dei personale occupato (Articolo 18) se sono presenti più di 151 dipendenti.
Chi non rispetta tali obblighi, è sanzionato. Come nel caso del licenziamento del lavoratore disabile, anche nel caso dell’assunzione il datore di lavoro è infatti tenuto a mantenere degli obblighi.
Sanzioni per mancata assunzione categorie protette
Se gli obbligati non adempiono agli oneri previsti, si va incontro a sanzioni amministrative, alcune delle quali anche molto salate.
Il Decreto Ministeriale n. 193/2021 e il Decreto Legislativo n. 185/2016, le sanzioni sono:
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- in caso di tardivo adempimento all’invio del prospetto informativo, la sanzione sarà pari a € 702,43, oltre a una maggiorazione di € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo;
- per un adempimento legato alla mancata assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette, la sanzione sarà pari a € 153,20 al giorno.
E’ altresì introdotta una procedura di diffida, nei confronti delle aziende che non rispettano la normativa vigente.
Questo significa che prima dell’attuazione delle sanzioni, i cui proventi verranno devoluti in favore del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, l’azienda viene informata che qualora non adempia, verrà per l’appunto sanzionata.
Esistono tuttavia delle eccezioni per i datori di lavoro, che sono talvolta esonerati.
Richiesta di esonero assunzione categorie protette
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono, in determinate condizioni, richiedere l’esonero o la sospensione dall’obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette.
Possono richiedere l’esonero i datori di lavoro con più di 35 dipendenti che, per specifiche circostanze, non riescono a coprire l’intera quota di riserva prevista dalla legge. La richiesta deve essere presentata al servizio provinciale competente e deve includere una motivazione adeguata. Le situazioni che giustificano l’esonero includono:
- faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- pericolosità legata al tipo di attività svolta (se si tratta ad esempio di una impresa in cui non è possibile impiegare persone disabili a causa appunto della pericolosità delle attività svolte al suo interno);
- particolari modalità di esecuzione del lavoro.
Il servizio provinciale può autorizzare un esonero parziale, fino a un massimo del 60% della quota di riserva. Per i settori della sicurezza, vigilanza e trasporto privato, questa percentuale può salire fino all’80%. Tuttavia, le aziende autorizzate all’esonero devono versare un contributo al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, pari a € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.
Sospensione dell’obbligo di assunzione
La sospensione, invece viene richiesta solo per periodi temporanei quando l’azienda si trova in specifiche situazioni, tra cui:
- ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale soggetta a CIGS (sospensione di 3 mesi, prorogabile);
- fallimento e/o liquidazione con mobilità del personale (sospensione di 3 mesi, prorogabile);
- contratti di solidarietà o accordi di incentivo all’esodo (sospensione di 3 mesi, prorogabile);
- attività faticose o pericolose, con una sospensione massima di 12 mesi, durante i quali è richiesto il versamento di € 30,64 al giorno per ogni lavoratore non assunto.
Infine, sono esonerati dall’obbligo i datori di lavoro con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Anche in questo caso, autocertificando l’esonero, essi devono corrispondere il contributo di € 30,64 al giorno per ogni lavoratore con disabilità non occupato. Queste disposizioni mirano a garantire un equilibrio tra le esigenze aziendali e la tutela delle categorie protette.
I datori di lavoro, salvo queste eccezioni, sono sempre obbligati pertanto ad assumere personale affetto da disabilità, nel rispetto delle normative a loro tutela e in ossequio dei principi che determinano l’inclusività di tali platee di persone