Bonus assunzione detenuti 2026: come funziona il contributo fino a 520 euro e quando fare domanda

Redazione

19 Ottobre 2026

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Le imprese che assumono persone detenute o internate possono beneficiare di un credito d’imposta fino a 520 euro al mese per ciascun lavoratore. Per le assunzioni di persone in semilibertà, l’importo previsto è invece di 300 euro mensili. Le aziende convenzionate con gli istituti penitenziari devono presentare la richiesta entro il 31 ottobre 2026, indicando il credito di cui intendono beneficiare nel 2027.

L’agevolazione rientra nelle misure della legge Smuraglia, pensate per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute. Al credito d’imposta possono inoltre affiancarsi, quando ricorrono i requisiti, sgravi sui contributi previdenziali e assistenziali. Vediamo qui sotto a chi spetta il bonus assunzione detenuti, come si calcola e quali passaggi seguire per richiederlo.

Cos’è il bonus assunzione detenuti

Il bonus assunzione detenuti è un’agevolazione fiscale prevista dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, conosciuta come legge Smuraglia, e disciplinata dal decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148. Consiste in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese che assumono lavoratori detenuti, internati o in semilibertà, per almeno 30 giorni consecutivi, garantendo loro un trattamento economico conforme ai contratti collettivi nazionali.

Non si tratta di una somma versata direttamente al lavoratore, né di un contributo accreditato automaticamente all’azienda: il beneficio viene utilizzato dall’impresa in compensazione tramite il modello F24, dopo l’ammissione all’agevolazione e l’effettiva maturazione del credito.

L’incentivo riguarda le assunzioni di:

  • Persone detenute o internate che lavorano all’interno degli istituti penitenziari
  • Persone detenute o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/1975
  • Persone detenute o internate ammesse alla semilibertà.

Come funziona il contributo

Il bonus prevede importi diversi a seconda della situazione del lavoratore. Ecco una tabella riassuntiva:


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Lavoratore assuntoCredito d’imposta mensile
Detenuto o internato impiegato all’interno dell’istituto penitenziarioFino a 520 euro
Detenuto o internato ammesso al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21Fino a 520 euro
Detenuto o internato in semilibertàFino a 300 euro

Il credito è riconosciuto per ciascun lavoratore e non può superare il costo sostenuto dall’impresa per il suo impiego. In caso di lavoro part-time, il credito viene riconosciuto in misura proporzionale alle ore svolte effettivamente. Per esempio, un rapporto part-time al 50% che dà diritto al credito di 520 euro mensili può generare un beneficio di 260 euro al mese. Su 12 mesi interamente agevolabili, il credito teorico è quindi di 6.240 euro per un rapporto a tempo pieno oppure di 3.120 euro per un part-time al 50%, fermo restando il rispetto dei costi sostenuti e dell’importo autorizzato.

Questa agevolazione può proseguire anche dopo la fine della detenzione, per un massimo di 24 mesi, sulla base della posizione giuridica precedente del lavoratore.

Requisiti per ottenere il bonus

Per accedere al credito d’imposta le imprese devono:

  • Aver stipulato una convenzione con l’Amministrazione penitenziaria
  • Assumere il lavoratore per almeno 30 giorni di fila
  • Garantire condizioni economiche non inferiori a quelle dei contratti collettivi
  • Presentare la domanda entro la fine di ottobre 2026 alla direzione penitenziaria di riferimento.

Le agevolazioni sono valide anche per le attività formative rivolte ai detenuti.

Quando scade la domanda e come presentarla

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno per il credito d’imposta relativo all’anno successivo. Di conseguenza, il termine del 31 ottobre 2026 riguarda le richieste per il 2027.

Nella richiesta va indicato l’ammontare complessivo del credito previsto, includendo, quando spettanti, anche le quote relative al periodo successivo alla detenzione e alle attività formative agevolabili.

La procedura di domanda prevede anche una richiesta preventiva che deve essere presentata alla direzione dell’istituto penitenziario con cui l’impresa ha stipulato la convenzione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione penitenziaria. Non va confusa con il modello F24, che serve invece per utilizzare il credito successivamente, una volta che è stato riconosciuto.

L’iter di richiesta del bonus segue queste tappe:

  • Entro il 31 ottobre 2026, l’impresa presenta l’istanza alla direzione dell’istituto, quantificando il credito richiesto per il 2027.
  • La direzione trasmette la domanda al provveditorato regionale competente.
  • Entro il 15 novembre 2026, il provveditorato inoltra le istanze al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
  • Entro il 15 dicembre 2026, il Dipartimento determina l’importo massimo riconoscibile a ciascun beneficiario.

L’elenco delle imprese ammesse, con i relativi importi, viene pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia e trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Il credito può essere compensato soltanto dopo essere effettivamente maturato in relazione al rapporto di lavoro agevolato.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta da parte delle imprese

Il credito d’imposta ottenuto dall’impresa non concorre alla formazione della base imponibile, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, usando il codice tributo “6858” attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’impresa deve rispettare l’importo autorizzato e utilizzare soltanto il credito effettivamente maturato. Si ricorda inoltre che il beneficio:

  • Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP
  • Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale viene concesso
  • Può essere cumulato con altri benefici riferiti agli stessi costi ammissibili, senza superare il costo sostenuto per il lavoratore o per la sua formazione.

Quanto dura il bonus dopo la scarcerazione?

Il credito d’imposta può continuare a spettare anche dopo la cessazione dello stato detentivo. La durata non è però uguale per tutti:

  • Durata ulteriore di 18 mesi dopo la fine della detenzione, per i lavoratori che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre si trovavano in uno di questi regimi
  • Durata ulteriore di 24 mesi dopo la fine della detenzione, per i lavoratori che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, purché il rapporto sia iniziato durante la detenzione.

Il prolungamento tutela quindi la continuità di un rapporto avviato durante la detenzione o nei regimi ammessi, ma non significa che qualsiasi nuova assunzione di una persona già scarcerata dia automaticamente diritto al bonus.

Il credito d’imposta spetta anche per la formazione?

Sì, il bonus assunzione detenuti può riguardare anche le attività formative rivolte a persone detenute o internate, ma non tutti i corsi danno diritto al beneficio.

Nel caso della formazione finalizzata all’inserimento nell’impresa, al termine del percorso deve seguire l’immediata assunzione del lavoratore per un periodo almeno pari al triplo della durata della formazione agevolata. Per esempio, a 2 mesi di formazione deve seguire un’assunzione di almeno 6 mesi.

Il decreto contempla inoltre la formazione mirata a fornire professionalità da impiegare in attività lavorative gestite direttamente dall’Amministrazione penitenziaria. Sono invece escluse dalle agevolazioni le imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formative.

Sgravi contributivi del 95%: cosa cambia rispetto al credito d’imposta

Accanto al beneficio fiscale del credito d’imposta, la normativa prevede anche una riduzione del 95% delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali agevolabili, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore.

Per il 2026 occorre però considerare anche l’estensione introdotta dall’articolo 35 del decreto-legge n. 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025: le agevolazioni contributive per il lavoro esterno sono state estese alle aziende pubbliche e private, superando la precedente limitazione alle sole cooperative sociali.

Credito d’imposta e sgravio contributivo restano tuttavia due benefici distinti, con procedure differenti. Per lo sgravio è prevista una domanda annuale di autorizzazione all’INPS, mentre la scadenza del 31 ottobre riguarda soltatnto l’istanza preventiva per il credito d’imposta presentata all’istituto penitenziario. Il riconoscimento delle agevolazioni resta subordinato ai requisiti e alle risorse disponibili.