L’agenzia delle entrate ha pubblicato, in merito ai Bonus edilizi, il provvedimento n 422331 del 21 novembre con le Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Tale messaggio contiene le precisazioni per le modalità di presentazione dei crediti edilizi all’AdE della comunicazione per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025.
Bonus edilizi: comunicazione crediti entro il 3/12
Ricordiamo che l’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che banche e società del gruppo, come intermediari finanziari e compagnie di assicurazione, comunichino all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.
La comunicazione deve essere effettuata in via telematica, le regole di invio sono indicate con il provvedimento in oggetto. Dovranno essere banche e intermediari a dichiarare di avere acquisito credito entro i parametri non usurari, in due momenti:
- le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024 da comunicare tra il 3 e il 31 dicembre;
- i crediti accettati dal 3 dicembre in poi: per questi l’invio dei dati andrà effettuato in occasione dell’accettazione della rata del credito.
Come trasmettere la comunicazione?
La comunicazione viene trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Recandosi all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti.
In alternativa, avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.
La comunicazione può essere inviata altresì direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 205147 del 29 luglio 2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata; con l’occasione, sono di conseguenza aggiornate anche le specifiche tecniche del suddetto flusso.
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Ritardi nella comunicazione: le conseguenze
Se questa comunicazione non viene effettuata, le rate dei crediti interessati (ad esempio crediti per il Superbonus o altri bonus edilizi) verranno automaticamente suddivise in sei rate annuali di pari importo.
Tali rate possono essere utilizzate solo in compensazione tramite il modello F24 (lo strumento d’elezione con cui si saldano imposte, contributi e altri debiti fiscali).
Si ricorda altresì che per garantire una gestione ordinata dei crediti e delle relative rate annuali, la “Piattaforma cessione crediti”, non sarà operativa dal 1° al 7 gennaio 2025. Questo periodo servirà per aggiornamenti tecnici e operativi legati alla ripartizione delle rate.
Fino al 7 gennaio 2025, i crediti relativi agli anni 2025 e successivi non saranno utilizzabili in compensazione da parte dei contribuenti o dei soggetti qualificati (es. cessionari dei crediti).