Cosa è il patto di inclusione sociale? Chi deve firmarlo e quando? Vediamo insieme i punti principali del patto e come funziona.
Patto di inclusione sociale: cosa è?
Precisa la circolare INPS che: “L’obiettivo del patto di inclusione è quello di accompagnare il sostegno economico, con un progetto concretamente orientato alla rimozione delle cause che sono alla base della
condizione di povertà”
Questo significa che tutti i percettori ADI “anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale finalizzato alla sottoscrizione del patto di inclusione“.
Sono esclusi dall’adesione al percorso di inclusione (anche se possono parteciparvi su base volontaria) i componenti over 60, e quelli affetti da disabilità, oltre che alle donne vittima di violenza.
Inoltre, viene specificato nel successivo passaggio che: “Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.M. n.154/2023, in esito alla valutazione multidimensionale dell’intero nucleo familiare effettuata dai servizi sociali, con riferimento ai soli componenti di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, che esercitano le
responsabilità genitoriali, tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa, sono individuati i componenti attivabili al lavoro, obbligati al percorso di attivazione lavorativa”.
Nel prossimo paragrafo, poniamo degli esempi pratici per facilitare la comprensione delle disposizioni in materia.
Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:
Patto di inclusione sociale: chi deve firmarlo?
I soggetti che devono obbligatoriamente firmare il patto di inclusione sono coloro di età compresa tra i 18 ed i 59 anni, che esercitano la responsabilità genitoriale ma che non hanno carichi di cura.
Hanno “carichi di cura” coloro che hanno:
- almeno 1 figlio fino a 3 anni di età;
- un figlio disabile (o un componente del nucleo affetto da disabilità);
- almeno 3 figli minorenni.
Queste persone sono esonerate dalla sottoscrizione del Patto di inclusione per ciò che riguarda gli obblighi lavorativi, e possono partecipare ai progetti di inclusione lavorativa solo su base volontaria. Sono esclusi, inoltre:
- over 65
- disabili
- donne vittime di violenza
Coloro che invece non hanno carichi di cura, non sono affetti da disabilità e non sono vittime di violenza, devono parteciparvi obbligatoriamente, e devono anche attivarsi al lavoro. Facciamo degli esempi:
- Esempio 1: nucleo composto da 2 genitori di 40 anni, un figlio di 10 e uno di 9. In questo caso, dovranno attivarsi al lavoro, poiché i figli non hanno meno di 3 anni, e hanno solo due figli minorenni.
- Esempio 2: nucleo composto da 2 genitori di 50 anni, un figlio disabile. In questo caso, se ad esempio è la madre a essere la caregiver, (la notizia dovrebbe essere comunicata ai servizi sociali durante il colloquio) allora lei sarà esonerata dalla sottoscrizione del patto di inclusione e dai relativi obblighi di attivazione al lavoro. Il padre, invece, dovrà seguire i percorsi di inserimento lavorativo, pena la decadenza dal beneficio.
- Esempio 3: nucleo composto da padre 60enne, madre 59enne, due figli di 25 e 27 anni. Il padre è esonerato dalla frequenza dei suddetti corsi e dagli obblighi lavorativi. La madre è attivabile la lavoro (perché viene calcolata nella scala di equivalenza ADI in quanto coniuge, e quindi fruisce della prestazione). I figli, invece, sono esclusi da qualsiasi obbligo, in quanto maggiorenni, e non rientranti nelle scale di equivalenza. Possono, tuttavia, fare richiesta per il Supporto per la formazione.
In sintesi, devono firmare il Patto di inclusione e attivarsi al lavoro (quindi firmare il Patto di servizio personalizzato). tutti i soggetti tra i 18 ed i 59 anni che:
- rientrano nelle scale di equivalenza
- e che che non hanno carichi di cura poiché ad esempio o figli non sono in così tenera età (seppur minorenni) o perché non hanno prossimi congiunti disabili da accudire.
Attenzione alle eccezioni dell’esonero
Devono altresì firmare il Patto, in via eccezionale, anche gli over 60, quando il nucleo sia composto da persone unicamente over 60 e minori o persone con disabilità. In questo caso, il membro adulto, come riportano le fonti ministeriali: “è tenuto a sottoscrivere il PaIS per assicurare il monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo scolastico da parte dei componenti minorenni. In questi casi, il componente che ha sottoscritto il PaIS sarà parimenti soggetto agli obblighi di conferma della propria posizione presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro”
Inoltre, Indipendentemente dall’obbligo di presentazione periodica sopra indicato, il beneficiario che ha sottoscritto il PaIS deve comunque sempre presentarsi ai servizi quando viene convocato, fosse anche con frequenza maggiore.
Nei casi invece in cui l’adulto over 60 sia vittima di violenza di genere e inserito in percorsi di protezione, il componente adulto avrà sempre l’obbligo di sottoscrizione del PaIS, ma non anche di monitoraggio ogni 90 giorni, dai quali viene invece di fatto esonerato.