La Regione Friuli-Venezia Giulia ha scelto di sostenere in modo concreto il futuro previdenziale dei più piccoli, affiancando le famiglie che investono in un fondo pensione intestato ai propri figli. Il contributo per la promozione della previdenza complementare collegato alla Carta famiglia è uno strumento mirato, pensato per accompagnare i minori fino alla maggiore età e per diffondere l’idea che la pensione si costruisce molto prima dell’ingresso nel mondo del lavoro. Ecco come funziona.
Obiettivo del contributo: educare alla pensione fin da piccoli
Il contributo regionale ha una finalità precisa: promuovere la cultura della previdenza complementare a beneficio dei figli minori, ossia fino al compimento dei 18 anni.
Per accedere all’agevolazione:
- Deve essere stato attivato un fondo di previdenza complementare intestato al minore
- Nel fondo deve risultare almeno un versamento di 300 euro effettuato nell’anno precedente alla domanda
- Il fondo deve essere regolarmente iscritto all’Albo COVIP, l’elenco ufficiale dei fondi pensione controllati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Questo impianto garantisce non solo il supporto economico, ma anche la serietà dello strumento utilizzato: i fondi inclusi nell’Albo COVIP operano infatti in un quadro regolamentato e trasparente, tutelando nel tempo le risorse accantonate per il minore.
Requisiti per richiedere il Contributo per la previdenza complementare Friuli
Il contributo è strettamente collegato alla Carta famiglia Friuli Venezia Giulia, la tessera regionale dedicata ai nuclei con figli a carico. Per presentare domanda occorre:
- Essere titolare di una Carta famiglia attiva
- Avere un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità, con valore inferiore o uguale a 35.000,00 euro
- Aver effettuato nell’anno precedente versamenti di almeno 300 euro per ciascun figlio nel fondo previdenziale intestato al minore
- Che il versamento sia stato effettuato dal titolare o da un beneficiario di Carta famiglia.
Per ‘beneficiario di Carta famiglia’ si intende qualunque componente del nucleo familiare risultante dalla attestazione ISEE: il titolare, l’altro genitore eventualmente presente, i figli a carico o altri familiari inseriti nella dichiarazione.
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Esenzioni dall’ISEE
In alcune situazioni di particolare fragilità, il possesso dell’ISEE non è richiesto. In particolare non serve per:
- Madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno per uscire da situazioni di violenza, debitamente attestato
- Genitori vedovi, in possesso di certificato di stato vedovile o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, per un periodo massimo di tre anni dalla vedovanza.
In questi casi la Regione sceglie di eliminare la barriera formale dell’ISEE per non ostacolare l’accesso a un aiuto che ha un forte valore di sicurezza e continuità nel tempo.
Accesso al portale e presentazione della domanda
Per richiedere il contributo è necessario utilizzare esclusivamente il portale regionale dedicato alla Carta famiglia. Prima di tutto occorre verificare che la propria Carta sia attiva, correttamente aggiornata rispetto al nucleo familiare e collegata al Comune di residenza. Poi bisogna seguire questi passaggi.
Credenziali di accesso
Si può entrare nel portale solo attraverso una delle identificazioni digitali previste:
- SPID – Sistema pubblico di identità digitale
- CIE – Carta d’identità elettronica italiana
- CRS – Carta Regionale dei Servizi.
Finestra temporale per le domande
Le domande di contributo per la previdenza complementare possono essere presentate:
- Dal 1° marzo al 31 maggio di ogni anno
- Oltre il termine perentorio del 31 maggio la domanda è inammissibile
- Si può presentare domanda ogni anno.
La domanda è unica per tutti i figli minori intestatari di un fondo: non si possono inviare domande plurime. Una volta trasmessa, inoltre, non può essere modificata, quindi è fondamentale compilare con cura ogni sezione.
Documenti da allegare e caratteristiche dei versamenti
Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente:
- Copia dei contratti delle polizze intestate ai figli minori (contratto completo o modulo di adesione)
- Prova dei versamenti effettuati nell’anno precedente, per ogni figlio (bonifici, ricevute quietanzate, estratti conto).
Le giustificazioni di pagamento devono:
- Essere riconducibili chiaramente al fondo e al minore, indicando nominativo o codice fiscale e numero di polizza
- Evidenziare chi ha effettuato il versamento (titolare o beneficiario di Carta famiglia)
- Nel caso di versamenti effettuati nell’anno di compimento del 18° anno, avere data precedente al compleanno.
La spesa è riconosciuta solo per pagamenti effettuati dal titolare o dai beneficiari di Carta famiglia, come definiti dall’ISEE. Gli allegati non devono superare 8 MB complessivi: è consigliabile utilizzare file PDF o .jpg in bassa risoluzione, per evitare problemi tecnici nella trasmissione.
Se vengono allegati documenti diversi da quelli richiesti o incompleti, la domanda viene dichiarata inammissibile e archiviata. È comunque possibile ripresentarne una nuova entro il 31 maggio, correggendo gli errori.
Importo del contributo 2026 e cumulabilità
Ogni anno la Giunta regionale stabilisce l’importo del contributo. Per il 2026 l’ammontare è stato fissato in 200,00 euro per ogni figlio minore per il quale, nel 2025, sia stato effettuato un versamento di almeno 300 euro nel fondo di previdenza complementare.
Il contributo:
- Viene accreditato direttamente sul fondo pensione intestato al minore
- Risulta cumulabile con altri interventi aventi la stessa finalità (ad esempio, contributi di banche o assicurazioni), ma non può superare la spesa complessiva sostenuta per quel fondo.
In pratica, la Regione aggiunge 200 euro all’impegno della famiglia, rafforzando la posizione previdenziale del minore e incentivando a proseguire i versamenti anno dopo anno.
Revoca del contributo e responsabilità del titolare
È importante ricordare che il contributo è subordinato alla correttezza delle dichiarazioni rese per la Carta famiglia. Se il Comune di residenza dispone la revoca della Carta per accertata falsità delle dichiarazioni o delle autocertificazioni, il titolare:
- Decade dai contributi già concessi
- Deve restituire quanto già erogato
- Non può richiedere una nuova Carta famiglia per i 12 mesi successivi alla revoca.
Questo richiamo alla responsabilità personale chiude il cerchio del contributo: la Regione sostiene chi investe seriamente sul futuro dei figli, ma pretende in cambio trasparenza totale nei dati forniti.