Controlli assegno di inclusione: quando avvengono revoca, decadenza e sospensione? Vediamo quali sono le sanzioni a seguito dei controlli ADI.
Controlli assegno di inclusione: cosa dice il decreto?
Secondo quanto previsto all’articolo 7 del decreto-legge n. 48/2023[11] i controlli ispettivi
sull’Adi e il lavoro sono “svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell’INPS, nonché dalla Guardia di finanza”
Nel caso in cui il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci, una volta accertato l’illegittimo godimento del beneficio, tale beneficio viene a decadere o a essere revocato.
Sono i comuni a fornire ai soggetti preposti ai controlli tutti i dati per fare le opportune verifiche, e il mancato controllo da parte dei comuni, o il rifiuto di fornire i dati alle autorità, comporta per i comuni una responsabilità amministrativa.
Vediamo ora nello specifico le sanzioni
Revoca e decadenza
Come da decreto: “chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell’Adi, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.”
Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:
L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito e del patrimonio è punita con la reclusione da uno a tre anni e la decadenza dal beneficio. Il beneficiario è inoltre tenuto a restituire le somme indebitamente percepite.
Inoltre, secondo L’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, il “nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo tenuto agli obblighi di adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa:
- non sottoscrive il patto di servizio personalizzato;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione - non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello previsto
per coloro di età compresa tra i 18 e i 29 anni; - non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9 del
decreto-legge n.48/2023, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro; - non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo
come previste all’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10 del decreto-legge n. 48/2023, o effettua
comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore; - non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a
svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste
all’articolo 3 del decreto-legge in argomento. (in quei casi, opererebbe infatti la sospensione del sussidio per la durata del contratto di lavoro)
In tutti questi casi, il sussidio è revocato e il beneficiario decade dal diritto di percepirlo. Pertanto, l’erogazione del beneficio viene revocata e il beneficiario è tenuto a restituire la Carta di inclusione oltre alle somme già indebitamente percepite.
In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione.
Sospensione
Oltre ai casi di revoca, opera poi anche la sospensione. La sospensione avviene quando:
- al richiedente è applicata una misura cautelare personale;
- il beneficiario è dichiarato latitante
- non si presenta presso i servizi sociali o il servizio di lavoro competente, e lo fa senza giustificato motivo.
- ha trovato lavoro con un contratto da 1 a 6 mesi. In questi casi, il sussidio viene sospeso per tutta la durata del contratto di lavoro, per poi riprendere alla sua scadenza.
Al contrario della revoca e della decadenza, i cui effetti sono irreversibili, la sospensione può essere revocata quando i motivi che l’hanno causata risultano mancare o sono cessati. In questi casi, viene ripristinata l’erogazione del sussidio, e il beneficiario dovrà recarsi presso gli uffici INPS presentando il provvedimento giudiziario che ha revocato la sospensione, al fine di ricominciare a percepire il sussidio.
Commenti 1