Il cumulo dei periodi assicurativi è un istituto che consente, a coloro che risultano iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria, di utilizzare gratuitamente la contribuzione posseduta presso le varie gestioni per ottenere un’unica pensione. Ecco una guida completa per capire come funziona e quali sono i requisiti per ottenerlo.
Cumulo dei periodi assicurativi, che cos’è
Come stabilito dall’articolo 1 comma 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017, il cumulo consiste nella possibilità di unire i periodi assicurativi con contribuzione versata presso più gestioni previdenziali, con il fine di conseguire il diritto a un’unica pensione. Il cumulo dei periodi assicurativi non implica il versamento di oneri a carico dell’interessato, e neppure il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Inoltre, ogni gestione previdenziale che interviene nel cumulo definisce, per la parte di sua competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione (secondo le regole di calcolo stabilite da ciascun ordinamento).A chi si rivolge il cumulo
Il cumulo dei periodi assicurativi si rivolge esclusivamente ai soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:
- L’assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
- Le gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria
- Le gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria
- La gestione separata
- Gli iscritti alle casse professionali.
Requisiti e particolarità del cumulo
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere utilizzato per ottenere:
- La pensione di vecchiaia
- La pensione di inabilità
- La pensione indiretta ai superstiti
- La pensione anticipata (dal 2017)
Inoltre, il cumulo è previsto anche nel caso in cui siano già stati raggiunti i requisiti per il diritto a pensione (ovviamente in una delle gestioni per cui è previsto il cumulo). Esistono poi altre particolarità che si applicano alle pensioni liquidate in regime di cumulo. Ad esempio:
- Viene applicata la normale tassazione IRPEF, come per gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi
- È prevista la concessione dei trattamenti di famiglia, in base alla disciplina per i lavoratori dipendenti o autonomi
- Sono applicati gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle varie gestioni
- Si applicano eventuali trattenute sindacali
- Non si applicano le trattenute per i redditi da lavoro dipendente o autonomo
- È riconosciuta l’integrazione al trattamento minimo ai titolari di pensione in regime di cumulo (liquidata nel sistema retributivo/misto), ammesso che tra le quote di pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per cui è previsto il beneficio
- Sono riconosciute le maggiorazioni sociali e la somma aggiuntiva (quattordicesima), ammesso che tra le quote che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per cui è previsto questo beneficio.
Le ricongiunzioni in corso di pagamento
È possibile richiedere il cumulo dei periodi assicurativi anche se si sta già pagando la ricongiunzione. E in tal caso, è permesso chiedere la restituzione di quanto già versato, che decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta del rimborso, in quattro rate annuali e non maggiorate di interessi. Tuttavia, questa opzione è applicabile solo nel caso in cui non sia stato pagato integralmente l’importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Ne deriva quindi che:
Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:
- Se l’onere è stato pagato integralmente, non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere così al pensionamento in cumulo
- La ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione non è oggetto di recesso (anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione).
La domanda di totalizzazione e l’indennità di fine servizio
L’accesso alla pensione in regime di cumulo, inoltre, è garantito anche per coloro che hanno presentato domanda di totalizzazione prima del 1° gennaio 2017, ma solo a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso. Infine, è bene ricordare che i dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo avranno diritto all’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. E in tale data saranno applicate tutte le disposizioni normative vigenti.