Il cumulo dei periodi assicurativi è un istituto che consente, a coloro che risultano iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria, di utilizzare gratuitamente la contribuzione posseduta presso le varie gestioni per ottenere un’unica pensione. Ecco una guida completa per capire come funziona e quali sono i requisiti per ottenerlo.
Cumulo dei periodi assicurativi, che cos’è
Come stabilito dall’articolo 1 comma 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017, il cumulo consiste nella possibilità di unire i periodi assicurativi con contribuzione versata presso più gestioni previdenziali, con il fine di conseguire il diritto a un’unica pensione. Il cumulo dei periodi assicurativi non implica il versamento di oneri a carico dell’interessato, e neppure il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Inoltre, ogni gestione previdenziale che interviene nel cumulo definisce, per la parte di sua competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione (secondo le regole di calcolo stabilite da ciascun ordinamento).
A chi si rivolge il cumulo
Il cumulo dei periodi assicurativi si rivolge esclusivamente ai soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:
- L’assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
- Le gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria
- Le gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria
- La gestione separata
- Gli iscritti alle casse professionali.
Requisiti e particolarità del cumulo
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere utilizzato per ottenere:
- La pensione di vecchiaia
- La pensione di inabilità
- La pensione indiretta ai superstiti
- La pensione anticipata (dal 2017)
Inoltre, il cumulo è previsto anche nel caso in cui siano già stati raggiunti i requisiti per il diritto a pensione (ovviamente in una delle gestioni per cui è previsto il cumulo). Esistono poi altre particolarità che si applicano alle pensioni liquidate in regime di cumulo. Ad esempio:
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- Viene applicata la normale tassazione IRPEF, come per gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi
- È prevista la concessione dei trattamenti di famiglia, in base alla disciplina per i lavoratori dipendenti o autonomi
- Sono applicati gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle varie gestioni
- Si applicano eventuali trattenute sindacali
- Non si applicano le trattenute per i redditi da lavoro dipendente o autonomo
- È riconosciuta l’integrazione al trattamento minimo ai titolari di pensione in regime di cumulo (liquidata nel sistema retributivo/misto), ammesso che tra le quote di pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per cui è previsto il beneficio
- Sono riconosciute le maggiorazioni sociali e la somma aggiuntiva (quattordicesima), ammesso che tra le quote che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per cui è previsto questo beneficio.
Le ricongiunzioni in corso di pagamento
È possibile richiedere il cumulo dei periodi assicurativi anche se si sta già pagando la ricongiunzione. E in tal caso, è permesso chiedere la restituzione di quanto già versato, che decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta del rimborso, in quattro rate annuali e non maggiorate di interessi. Tuttavia, questa opzione è applicabile solo nel caso in cui non sia stato pagato integralmente l’importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Ne deriva quindi che:
- Se l’onere è stato pagato integralmente, non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere così al pensionamento in cumulo
- La ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione non è oggetto di recesso (anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione).
La domanda di totalizzazione e l’indennità di fine servizio
L’accesso alla pensione in regime di cumulo, inoltre, è garantito anche per coloro che hanno presentato domanda di totalizzazione prima del 1° gennaio 2017, ma solo a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso. Infine, è bene ricordare che i dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo avranno diritto all’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. E in tale data saranno applicate tutte le disposizioni normative vigenti.