Pensione di inabilità, che cos’è
La pensione di inabilità fa riferimento a un concetto, quello appunto dell’inabilità al lavoro, che sta a indicare uno stato di invalidità al 100% per il quale la persona non è in grado si svolgere alcuna attività lavorativa (neanche temporanea). La legge italiana prevede due trattamenti distinti dell’inabilità al lavoro, a seconda che il soggetto di riferimento abbia o no una contribuzione accreditata nel proprio conto corrente assicurativo. Ecco quali sono i trattamenti:
- Inabilità previdenziale, regolata dalla legge 222/1984, che approfondiremo qui sotto;
- Pensione di inabilità civile, regolata dall’articolo 12 della legge 118/1971, che è una prestazione assistenziale vincolata al rispetto di specifici requisiti reddituali.
I requisiti per ottenere la pensione inabilità
Per poter ottenere la pensione di inabilità, in Italia è necessario che il soggetto:
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- Abbia una condizione di infermità fisica o mentale tale da determinare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere una qualsiasi attività di lavoro;
- Vanti almeno 5 anni di anzianità assicurativa (devono essere trascorsi 5 anni dalla data di inizio dell’assicurazione) e contributiva, almeno 3 dei quali maturati nei 5 anni che precedono la domanda di pensione. Per il conseguimento del requisito contributivo, è possibile altresì usufruire della totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) oppure del cumulo dei periodi assicurativi (Ln 228/2012), ovvero sommare gratuitamente i contributi versati in differenti fondi di previdenza obbligatori.
Ovviamente, la pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi tipologia di attività lavorativa (anche se svolta all’estero), sia di natura subordinata che di carattere autonomo. Inoltre, va rimarcato che per ottenere la pensione di inabilità la persona interessata deve essere stata ufficialmente cancellata da:
- Elenchi anagrafici degli operai agricoli
- Dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi
- Albi professionali
Il richiedente deve anche rinunciare a qualsiasi trattamento contro la disoccupazione e, se non vengono rispettati i requisiti, dovrà comunicarlo tempestivamente all’Inps. L’istituto revocherà quindi l’inabilità, sostituendola se possibile con l’assegno ordinario di invalidità. In questo caso, il pensionato sarà obbligato a restituire le differenze tra l’importo dei ratei di pensione inabilità percepiti e quelli dell’assegno di invalidità.
Durata e calcolo della pensione di inabilità
La pensione di inabilità non ha una durata prefissata, a differenza di quanto succede con l’assegno ordinario di invalidità, rinnovato ogni tre anni. Tuttavia, questa tipologia di pensione può essere sottoposta al procedimento di revisione previsto dall’articolo 9 della legge 222/1984. In questo modo, la prestazione fornita può essere confermata, trasformata in assegno ordinario di invalidità (se l’invalidità è inferiore al 100% ma superiore ai due terzi) o anche revocata, nel caso in cui il titolare riesca a dimostrare il recupero della capacità lavorativa a più di un terzo.
La pensione di inabilità viene calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo misto è se c’è una contribuzione antecedente il 1996, secondo quanto prevedono le seguenti regole generali:
- Almeno 18 anni di contributi accumulati, accreditati entro il 31 dicembre 1995, retributivo sino al 2011 e contributivo sulle quote successive;
- Versati meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, il calcolo contributivo scatta invece su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996.
Per gli iscritti successivi al 1996, il calcolo è completamente contributivo. Esiste però una normativa apposita, che permette di “sganciare” l’importo della pensione dai contributi versati per aiutare a ottenere un assegno più alto. In particolare, per le pensioni liquidate nel sistema misto o nel contributivo, l’anzianità contributiva maturata è aumentata virtualmente grazie al numero di settimane che vi sono tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età.
Va infine rimarcato che la prestazione fornita in caso di pensione di inabilità può essere oggetto, in alcuni casi, di integrazione al trattamento minimo e/o delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa in atto.