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Divieto di fatturazione elettronica per professionisti sanitari

Confermato nel Milleproroghe 2025 il divieto di fatturazione elettronica per professionisti sanitari. Alla base, la tutela della privacy dei pazienti.

di Francesca Ereddia
11 Dicembre 2024
in Fisco e tasse
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Nel decreto Milleproroghe dello scorso 9 dicembre è contenuta anche la proroga al 31 marzo 2025 dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

La ratio dietro questa esenzione è da ricercarsi nel fatto che le fatture sanitarie, contenendo dati sensibili, dovrebbero essere emesse solo in formato cartaceo, nel rispetto della privacy e riservatezza del paziente.

Sommario

Toggle
  • Fattura elettronica medici e odontoiatri: un’altra proroga per il divieto
  • Divieto di fatturazione elettronica professioni sanitarie: una questione di privacy
  • Soggetti obbligati al rispetto del divieto

Fattura elettronica medici e odontoiatri: un’altra proroga per il divieto

Già l’anno scorso, l’articolo 3, comma 3, del DL n 215/2023 prorogava, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Si proroga quindi nuovamente il divieto, fino al 31 marzo 2025, a carattere transitorio, di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il divieto di fatturazione elettronica è legato alla necessità di tutela dei dati sensibili.

Divieto di fatturazione elettronica professioni sanitarie: una questione di privacy

Tale divieto temporaneo per le professioni sanitarie è dovuto al fatto che queste tipologie di fatture spesso contengono dati sensibili che possono rivelare informazioni sulla salute dei pazienti, considerate meritevoli di tutela, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

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Pertanto, la trasmissione di tali dati tramite il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzato per la fatturazione elettronica, potrebbe comportare rischi per la riservatezza delle informazioni sanitarie. Da qui quindi l’imposizione del divieto.


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Il Decreto Legislativo n. 127/2015, integrato da successivi interventi normativi, prevede pertanto divieto di emettere fatture elettroniche nel caso di prestazioni sanitarie rivolte a persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (TS).

Soggetti obbligati al rispetto del divieto

I soggetti obbligati a rispettare tale divieto sono:

  • le aziende sanitarie locali,
  • le aziende ospedaliere,
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
  • i policlinici universitari,
  • le farmacie, pubbliche e private,
  • i presidi di specialistica ambulatoriale,
  • le strutture addette alla riabilitazione protesica e di assistenza integrativa,
  • in generale tutti gli altri presidi e strutture che erogano servizi sanitari
    odontoiatri

Per questi medici e professionisti sarà possibile dunque il solo rilascio ai clienti della classica fattura cartacea, oppure potrà essere inviata alternativamente con qualunque altro mezzo e formato elettronico purché non passi dal sistema di interscambio Sdi, per le questioni di privacy sopra citate. Ricordiamo che fanno eccezione i casi in cui il committente non sia una persona fisica.

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