Indennità di malattia per lavoratori pensionati: cosa dice INPS a riguardo? Prima di tutti, i titolari di una pensione possono intraprendere un nuovo rapporto di lavoro dipendente, secondo quanto stabilito nella circolare n. 57 del 2025, ma con alcune limitazioni collegate al regime di incumulabilità.
Il pensionato assume lo status di “pensionato lavoratore“. Tuttavia, vi è un’importante eccezione: i titolari di pensione di inabilità non possono accedere a questa possibilità. Ciò premesso, come funziona la malattia per i lavoratori pensionati?
Pensionati lavoratori: cosa dice la circolare e le limitazioni
La circolare chiarisce però che non tutti i pensionati possono lavorare: infatti, nel caso di pensione di inabilità, quest’ultima è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e con trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione. Pertanto, se il titolare di tale pensione inizia un’attività lavorativa, il trattamento pensionistico viene revocato e la persona perde lo status di pensionato, diventando a tutti gli effetti un lavoratore.
L’obbligo contributivo per i pensionati lavoratori
Tornando ai i lavoratori dipendenti già pensionati, e non percettori di pensione di inabilità, l’obbligo di versamento dei contributi per malattia resta invariato e ricade sul datore di lavoro, laddove previsto dal settore di appartenenza e dalla qualifica professionale.
I nuovi lavoratori pensionati e la tutela previdenziale
Secondo la normativa vigente, la tutela previdenziale della malattia dei lavoratori pensionati è riconosciuta solo ai pensionati che iniziano un nuovo rapporto di lavoro dipendente, a condizione che tale tutela sia prevista dalla legge.
L’indennità di malattia ha infatti un preciso scopo: quello di compensare la perdita di reddito causata dall’assenza lavorativa. In questo caso, anche se il lavoratore continua a percepire la pensione, perde temporaneamente l’ulteriore reddito derivante dall’impiego, dunque ha diritto all’indennità in questione.
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Indennità di malattia per lavoratori pensionati: eccezioni
Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), il diritto all’indennità di malattia è valido fino alla scadenza degli elenchi anagrafici, ovvero fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, se un operaio agricolo pensionato non ha un nuovo rapporto di lavoro attivo, perde il diritto alla tutela previdenziale per la malattia, anche se risulta ancora iscritto negli elenchi a seguito di un precedente impiego.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, la normativa vigente stabilisce che le prestazioni di malattia e degenza ospedaliera non siano erogabili ai pensionati (come indicato nelle circolari n. 147 del 2001 e n. 76 del 2007). Di conseguenza, tali soggetti non sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento di queste prestazioni.
Indennità di malattia: cos’è e a chi spetta
L’indennità di malattia è un compenso economico riconosciuto al lavoratore in caso di assenza giustificata per malattia. L’ordinamento italiano tutela il diritto alla conservazione del posto di lavoro in tali circostanze, mentre la Costituzione garantisce che l’importo percepito sia sufficiente al sostentamento del lavoratore.
L’indennità di malattia spetta a:
- dipendenti pubblici;
- operai del settore industriale;
- operai e impiegati del settore terziario e dei servizi;
- lavoratori agricoli;
- apprendisti;
- disoccupati e lavoratori sospesi;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, Legge 335/1996);
- lavoratori in dialisi e talassemici;
- lavoratori con dipendenze da sostanze o patologie correlate all’alcol.
A chi non spetta l’indennità per malattia?
L’indennità di malattia non è riconosciuta a:
- collaboratori domestici (colf, badanti, babysitter);
- portieri;
- impiegati e quadri dei settori industria, artigianato e agricoltura (coperti da altre forme di previdenza o dal datore di lavoro);
- dirigenti del settore terziario e servizi;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti)