Una grande novità in tema di Naspi e dimissioni del lavoratore padre. Mentre si avvicina il giorno dei pagamenti per la Naspi, che come al solito dovrebbero avvenire attorno alla metà del mese, (anche se tutto dipende dal momento di presentazione della domanda di disoccupazione, dunque le date potrebbero variare) un forte scossone è stato dato al sussidio per la disoccupazione. Vediamo di cosa si tratta.
Naspi e dimissioni del lavoratore padre
La legge vieta il licenziamento della madre dall’inizio del periodo di gravidanza e fino fino al compimento di un anno di età del bambino. L’INPS ha pertanto confermato, in una circolare, che in caso di fruizione di congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore.
Questo, relativamente alla Naspi e alle dimissioni del lavoratore padre, significa che in caso di dimissioni in questo periodo anche il lavoratore padre ha diritto d’accesso all’indennità di disoccupazione. Questo ha statuito la circolare n. 32 del 20 marzo 2023.
Naspi e dimissioni del lavoratore padre: il congedo papà
Chiariamo che esistono due tipi di congedo di paternità: uno è quello relativo al congedo obbligatorio di 10 giorni, (il congedo papà) che spetta obbligatoriamente a tutti i padri. Un altro è invece il c.d. congedo di paternità alternativo.
Quanto al primo, ossia il congedo papà, noto anche come “congedo di paternità obbligatorio”, è nello specifico un congedo concesso ai padri, di tipo obbligatorio e della durata di 10 giorni. Tale congedo prevede che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”. (comma 1, articolo 27-bis del D. lgs n. 151 del 2001 introdotto dal D.Lgs 105/2022).
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Il congedo di paternità alternativo, invece, si verifica in una ristretta cerchia di gravi ipotesi, ed è fruito in luogo del congedo di maternità della madre in caso di:
- morte o grave infermità della madre,
- abbandono del minore da parte della madre
- affidamento esclusivo del bambino al padre.
In sostanza, in questi casi, il padre lavoratore si sostituisce in tutto e per tutto alla madre, fruendo dunque anche del congedo che sarebbe spettato a quest’ultima.
Prima di addentrarci nel fulcro della questione, quello relativo alla Naspi e dimissioni del lavoratore padre, vediamo di fare un raffronto tra congedo di paternità e congedo di maternità.
Naspi e dimissioni del lavoratore padre: il divieto di licenziamento
Prima del D. lgs 105/2022 il divieto di licenziamento del padre lavoratore vigeva solo nel caso di congedo alternativo: per ovvie ragioni, dal momento che rappresentava in tutto e per tutto un congedo sostituivo di quello di maternità, del tutto assimilato ad esso e quindi come tale del tutto assoggettato alle normative sulla maternità.
La grande novità è invece che il regime previsto per il congedo alternativo si applica anche ai fruitori del congedo papà, pertanto il divieto di licenziamento opera in entrambi i congedi.
Ma se funziona così per il divieto di licenziamento, che dire nel caso di dimissioni volontarie?
Naspi e dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato
Come nel caso di dimissioni della madre durante il periodo protetto post-maternità è possibile dimettersi e contemporaneamente fruire dell’indennità di disoccupazione, così anche per il padre, si segue la stessa logica.
In tema di Naspi e dimissioni volontarie del lavoratore padre, marzo segna il mese della svolta. Una volta convalidate le dimissioni, che possono in questo caso, come da indicazioni INPS, essere sia telematiche che cartacee, è possibile effettuare un colloquio con il funzionario incaricato dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, tramite presentazione di un modulo fornito dall’ente stesso.
Il modulo va dunque trasmesso tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza (che è quella di residenza del lavoratore). Al modulo vanno allegate:
- copia di un valido documento di identità
- copia della lettera di dimissioni o risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.
Ricordiamo che, seppure oramai la procedura è quella per via obbligatoriamente telematica, in questo caso specifico, relativo alle dimissioni del padre lavoratore, è ancora possibile presentare dimissioni cartacee.
Dopo di che, il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il provvedimento di convalida e sarà il lavoratore che dovrà avere cura di adempiere alle successive formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, dunque, anche il padre lavoratore ha diritto alla NASpI a seguito delle dimissioni volontarie date durante il periodo successivo al congedo di paternità.