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Home Sussidi Naspi

Naspi, l’anticipo non va restituito integralmente

INPS chiarisce: il percettore che avvii attività di impresa e poi la interrompa per causa di forza maggiore, non è tenuto a restituire Naspi

di Francesca Ereddia
7 Febbraio 2025
in Naspi
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Con circolare n. 36/2025, INPS ha chiarito le modalità di restituzione della Naspi anticipata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024.

La pronuncia ha dichiarato illegittimo l’obbligo di restituzione integrale  di Naspi nel caso in cui un lavoratore, dopo aver avviato un’attività d’impresa, non possa proseguirla per cause di forza maggiore e instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico della Naspi.

Sommario

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    • Cause di forza maggiore riconosciute
  • La verifica INPS

Cause di forza maggiore riconosciute

La risoluzione ha la sua chiave nella causa di forza maggiore. Ovvero, quando un percettore Naspi abbia avviato una attività di impresa e abbia dovuto interromperla per cause a lui non imputabili, a questo punto, qualora instauri un rapporto di lavoro subordinato, non è tenuto a restituire per intero le somme Naspi percepite.

INPS ha elencato le situazioni che rientrano tra le cause di forza maggiore,  secondo la definizione di “forza maggiore” stabilita dai principi di legge:

  • Calamità naturali con dichiarazione di stato d’emergenza (terremoti, alluvioni, uragani, frane, ecc.);
  • Guerre o conflitti civili straordinari e imprevedibili;
  • Incendi non attribuibili a dolo o colpa del beneficiario;
  • Distruzione di attrezzature per eventi non imputabili al lavoratore (es. atti di criminalità organizzata);
  • Restrizioni imposte da autorità pubbliche per contrastare epidemie o pandemie;
  • Provvedimenti giudiziari derivanti da circostanze imprevedibili.

Sono invece escluse dalle cause di forza maggiore, e quindi comportano la restituzione integrale della Naspi, il fallimento o le procedure concorsuali, in quanto rientrano nel rischio d’impresa e non sono imputabili a cause di forza maggiore di per sè.

Leggi anche  Sanzioni NASpI: cosa succede se salti i colloqui al centro per l'impiego?

La verifica INPS

Se un beneficiario di Naspi anticipata interrompe l’attività autonoma o d’impresa e avvia un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico, l’INPS invierà quindi una comunicazione di avvio del procedimento. Il lavoratore avrà 30 giorni per dimostrare che l’interruzione è avvenuta per cause di forza maggiore, presentando idonea documentazione. La prova, quindi, è in capo al percettore che dovrà dimostrare che quanto avvenuto è imputabile a cause di forza maggiore.


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L’INPS, dopo la valutazione del caso, notificherà l’importo da restituire. Se viene riconosciuta una causa di forza maggiore, il rimborso sarà limitato al periodo di rioccupazione da dipendente; in assenza di tale causa, il lavoratore dovrà restituire l’intero importo della Naspi anticipata.

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