Decretato lo stop alla Naspi per i rimpatriati. La legge 25 luglio 1975, n. 402 aveva stabilito che in caso di disoccupazione derivante da licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, continuassero ad avere diritto al trattamento ordinario di disoccupazione, a patto che facessero rientro entro un periodo di 180 giorni, (fatta detrazione di eventuali periodi indennizzati in base ad accordi internazionali).
Ora le cose però sono cambiate.
Stop alla Naspi per i rimpatriati
La legge 402/75 prevedeva l’erogazione dell’indennità di disoccupazione i favore dei rimpatriati, a patto che il rimpatrio fosse intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento (o dalla fine del contratto stagionale).
Il lavoratore interessato, inoltre, doveva essersi iscritto all’ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dal rimpatrio, o, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
Ora, a oltre 50 anni di distanza, le cose sono cambiate drasticamente, seppure siano state date telegrafiche e stringate spiegazioni fornite a riguardo.
All’art 29 del DLL bilancio, infatti, viene introdotta lapidariamente una sospensione del diritto di cui sopra, affermando che “la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025” .
Quindi, dal prossimo anno, i rimpatriati non avranno diritto a Naspi. Data la brevità della comunicazione, comunque, non si è ancora ben inteso se a legge verrà abrogata definitivamente o se si tratta solo di una disposizione transitoria.
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Per avere certezze, è necessario attendere la conferma dell’approvazione definitiva, e di eventuali chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.
NASPI per rimpatriati: le eccezioni
Restano invece comunque valide le previsioni relative a prestazioni previste da accordi bilaterali di sicurezza sociale in ambito UE disciplinati dal Reg 883/2004.
In particolare, in materia di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione (Articolo 64), il Regolamento consente a un disoccupato di trasferirsi in un altro Stato membro per cercare lavoro e continuare a ricevere la prestazione di disoccupazione per un periodo limitato (di solito 3 mesi, prorogabili a 6 mesi).