Circa il rapporto tra obblighi scolastici ADI e scuola parentale, si sa ancora molto poco. Sappiamo che per i nuclei percettori ADI, i componenti minorenni così come quelli tra i 18 ed i 29 anni devono essere in regola con l’adempimento degli obblighi scolastici, ovvero devono avere svolto almeno 10 anni di studi (quindi aver frequentato la scuola fino ai 16 anni). I componenti minorenni devono altresì frequentare la scuola obbligatoria al momento della richiesta del sussidio.
Ma cosa dire per i nuclei familiari che hanno scelto per i loro figli la scuola parentale? I bambini che frequentano la scuola parentale sono comunque considerati alla pari dei bambini che frequentano istituti ordinari? Ecco cosa sappiamo.
Obblighi scolastici ADI e scuola parentale
La scuola parentale è una scelta che oramai sempre più genitori operano, ma in cosa consiste? E soprattutto, ha validità nel momento in cui il nucleo percettore ha optato per la scuola parentale?
La scuola parentale è il metodo di istruzione scelto dai genitori che intendono pensare in autonomia all’educazione dei propri figli, scegliendo di educarli a casa.
Per iniziare ad applicare tale metodo di istruzione, i genitori devono seguire una specifica procedura, consistente nella dichiarazione scritta al preside della scuola frequentata dal figlio, corredata di un progetto educativo, così come esplicato dal MIUR.
I bambini dovranno tuttavia sostenere esami periodici di idoneità presso una scuola pubblica, al fine di verificare che il piccolo abbia conseguito le giuste conoscenze rispetto agli standard nazionali.
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Ora, la domanda che sorge è: la scuola parentale è equiparabile a quella standard? I percettori ADI che hanno deciso di impartire ai propri figli una educazione scolastica parentale sono considerati alla stregua degli altri percettori?
Cosa dice la legge sull’assegno di inclusione sulla scuola parentale?
La legge, purtroppo, non chiarisce nulla riguardo all’eventualità in cui un genitore abbia deciso di impartire a un minore un’istruzione parentale.
In linea di massima, è comunque ragionevole ritenere che anche i genitori che optano per tale tipo di educazione possano percepire l’assegno di inclusione.
Infatti, la circolare n. 105 del 16-12-2023 parla sono di un generico obbligo di istruzione, in capo ai soggetti tra i 18 ed i 29 e in capo ai minori, senza specificare se debba trattarsi o meno di istruzione di tipo classico o parentale.
Essendo la scuola parentale, in fin dei conti, equiparabile alla scuola ordinaria, e dal momento che comunque i bambini devono sostenere un esame per testare le conoscenze acquisite, è ragionevole ritenere che tale tipo di educazione scolastica abbia la stessa medesima valenza.
In sostanza, il nucleo percettore ADI che ha deciso di impartire autonomamente l’educazione scolastica di base ai propri figli non rischia nulla.