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Oneri deducibili e detraibili, come risparmiare sulle imposte

Ecco come funzionano i costi e le spese scaricabili dalle tasse e dal reddito, come usufruirne e quando è possibile applicarli.

di Tommaso Pietrangelo
13 Maggio 2024
in Fisco e tasse, Attualità
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Oneri deducibili e detraibili, come risparmiare sulle imposte. Si sente spesso parlare di costi o spese scaricabili dalle tasse e dal reddito. Vediamo allora di seguito cosa significa e come fare a risparmiare sulle imposte grazie a deduzioni e detrazioni, con una sostanziale differenza tra i due casi. 

Sommario

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  • Oneri deducibili e detraibili, cosa sono
  • Quando e come applicare la deduzione
  • Quando e come applicare la detrazione
  • Come usufruire degli oneri

Oneri deducibili e detraibili, cosa sono

Oneri deducibili e detraibili sono spesso, a torto, utilizzati come sinonimi. In realtà si tratta di due tipologie distinte di spese scaricabili, che permettono la riduzione delle imposte da pagare. È fondamentale, quindi, comprendere appieno la differenza tra onere deducibile e detraibile, per poter usufruire in maniera adeguata delle misure esistenti. Ecco si distinguono in:

  • Spese od oneri deducibili sono quelli che possono essere detratti dal reddito, diminuendo perciò l’importo del reddito imponibile, vale a dire quello che è considerato per il computo della tassazione e che si ottiene calcolando il reddito, già privato delle deduzioni fiscali;
  • Detrazioni, invece, vanno calcolate solo dopo aver accertato l’ammontare del reddito imponibile e delle eventuali deduzioni. Gli oneri detraibili sono quindi le voci di costo che possono essere detratte dalle imposte da pagare, riducendone automaticamente l’importo.

Quindi, l’onere deducibile non riduce l’importo delle tasse da corrispondere, ma riduce a monte l’importo del reddito che deve essere considerato per effettuare il calcolo delle tasse stesse. L’onere detraibile riduce, a seguire, le tasse. 

Quando e come applicare la deduzione

Per gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito, si applicano questi principi generali:

  • La deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR, oppure in altre disposizioni di legge
  • Gli oneri e le spese sono da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e documentati
  • Gli oneri e le spese riducono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (“principio di cassa”)
  • La deduzione spetta soltanto se gli oneri e le spese rimangono effettivamente a carico di chi li ha sostenuti
  • Qualora le spese siano rimborsate per intero, la deduzione non si applica
  • Se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata
  • Nel caso in cui il rimborso si riferisca a oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali si è già beneficiato della deduzione, le cifre rimborsate vanno assoggettate a “tassazione separata”

Inoltre, è bene ricordare che nella maggior parte dei casi la deduzione può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo, quindi un’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso, né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo. Fanno eccezione le somme restituite al soggetto per cui è prevista la possibilità di recuperare la quota non dedotta nei periodi d’imposta successivi.

Nel caso di alcune spese, la deduzione spetta anche se vengono sostenute nell’interesse di familiari “fiscalmente a carico”, come accade per:


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  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

Infine, nel caso delle spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità, la deduzione è riconosciuta anche quando le spese sono state sostenute nell’interesse di familiari non “fiscalmente a carico”.

Quando e come applicare la detrazione

Agli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda, vengono applicati i seguenti principi:

  • In caso di incapienza, ovvero quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni a cui si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. L’eventuale eccedenza viene perciò persa
  • Per le detrazioni sui canoni di locazione, in caso di incapienza dell’imposta lorda, viene riconosciuta comunque una somma pari alla detrazione non fruita
  • La detrazione spetta soltanto per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge
  • La detrazione spetta solo se gli oneri e le spese rimangono effettivamente a carico di chi li ha sostenuti

Su quest’ultimo punto, va inoltre chiarito che se: 

  • le spese sono state rimborsate per intero, la detrazione non spetta
  • il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione va calcolata solo sulla parte non rimborsata
  • invece il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali il contribuente ha già ottenuto la detrazione, le somme rimborsate vanno assoggettate a “tassazione separata”

Infine, è bene rimarcare che hanno diritto alla detrazione, anche se sono nell’interesse delle persone “fiscalmente a carico”, le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la scuola, l’università, le spese per lo sport dei figli

Come usufruire degli oneri

Per poter usufruire, con efficacia, delle riduzioni garantite da oneri deducibili e detraibili, occorre innanzitutto: 

  • Affidarsi a un consulente fiscale.
  • Nel caso (più complesso) delle spese aziendali, affidarsi anche a un’applicazione per la gestione delle spese d’impresa, in particolare per quanto concerne la rendicontazione delle spese fatte dai collaboratori, come quelle di viaggio
  • Integrare l’applicazione in un sistema gestionale, che permetta così di ridurre al minimo il tempo e le risorse necessarie, semplificando notevolmente la rendicontazione
  • Conservare la documentazione delle spese effettuate, come scontrini e fatture, dove vengono indicati i dati di colui che ha eseguito il pagamento, cioè nome, cognome, partita iva e codice fiscale. Per la legge italiana, e quindi per il fisco, l’archivio di questi documenti va conservato fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

 

 

Tags: 2024730oneri deducibili
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