Pagamenti ADI metà giugno: ecco il calendario per i pagamenti dell’assegno di inclusione di metà giugno.
Pagamenti ADI metà giugno: quando sono previsti
La metà di giugno è in arrivo e con essa i consuetudinari pagamenti per l’assegno di inclusione. Metà giugno è la data da segnare sul calendario per i percettori che hanno presentato nuova domanda.
Il pagamento per il mese di giugno avverrà quasi certamente venerdì 14 giugno. Intanto, ricordiamo che hanno già avuto inizio le prime sospensioni.
Si tratta di coloro i quali non si sono presentati ai servizi sociali per l’analisi multidimensionale del nucleo. Come noto, i percettori ADI sono obbligati a presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD.
Trascorsi 120 giorni senza che vi sia stata presentazione (anche spontanea) da parte del percettore, a quel punto la domanda ADI decade.
A giugno le prime sospensioni: attenti alla convocazione
I percettori ADI devono presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD. La chiamata dei servizi ha lo scopo preciso di inquadrare il nucleo e le sue necessità, attraverso quella che è nota come l’analisi multidimensionale.
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Al termine dell’analisi multidimensionale, verranno individuati gli eventuali membri occupabili del nucleo, con il conseguente loro indirizzamento verso i centri per l’impiego.
Per contro, i membri non occupabili verranno inclusi nei progetti finalizzati all’inclusione sociale ma non anche a quella lavorativa, dal momento che, appunto, non sono occupabili.
Il nucleo percettore di ADI è dunque tenuto a presentarsi ai servizi sociali entro e non oltre 120 giorni. Trascorsi tali termini senza che in nucleo si sia presentato, la domanda decade. Eccetto che in un caso: quello in cui la mancata presentazione sia avvenuta per un giustificato motivo.
Mancata presentazione ai servizi sociali
La mancata presentazione ai servizi sociali comporta, come abbiamo detto, la decadenza della domanda. Ma ciò non avviene in un caso preciso: quando tale mancata presentazione sia in verità dovuta ad un giustificato motivo.
In questo caso, i termini di decorrenza vengono interrotti dall’invio del percettore degli elementi di prova del giustificato motivo. I tempi vengono dunque azzerati, e i 120 giorni ricominciano a decorrere dal giorno di presentazione della giustificazione.
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